Home Generale Docenti di ruolo, ferie e festività soppresse: cosa cambia nel 2022?

Docenti di ruolo, ferie e festività soppresse: cosa cambia nel 2022?

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Secondo il principio costituzionale sancito dall’articolo 36, al lavoratore dipendente, sia pubblico sia privato, spetta di diritto delle ferie annuali retribuite, alle quali non può rinunciarvi.

Giorni spettanti

L’art. 13 del CCNL/scuola regolamenta la fruizione delle ferie per il personale docente con contrato a tempo indeterminato al quale spettano 32 giorni di ferie retribuite se ha più di 3 anni di servizio; 30 giorni per i docenti fino al terzo anno di servizio.  In quest’ultimo caso va chiarito che ai fini del triennio vanno conteggiati anche i servizi prestati con contratto a  tempo determinato.

Docenti con contratto part-time

In merito ai docenti con contratto part-time va esplicitato la differenza tra contratto part-time orizzontale e verticale.

  • al docente che opera con contratto part-time orizzontale, quindi con un numero di ore inferiore, ma per l’intera settimana, spettano le ferie in misura identica al docente con orario intero;
  • al docente che opera con contratto part-time verticale, quindi con solo tre giorni di servizio la settimana, spettano le ferie in rapporto al numero di giorni di servizio effettuati in un anno.

Quando è possibile usufruire delle ferie

Per il personale docente, a differenza di tutti gli altri lavoratori della scuola, le ferie possono essere usufruite esclusivamente nel periodo di sospensione delle attività didattiche, dietro presentazione di richiesta al Dirigente Scolastico.

Interruzioni delle ferie

I docenti possono interrompere le ferie nei casi previsti dalla normativa qui di seguito enunciata.

  • all’art. 13  comma 13 del CCNL/SCUOLA è previsto:
  • Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

la documentazione è necessaria al fine di consentire un dovuto accertamento da parte dell’amministrazione.

  • all’ art. 47 del D.Lgs. 151 del 2001 è previsto:
  • (comma 4) La malattia del bambino che dia  luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
  • (comma 1) se il figlio ha un’età inferiore ai 3 anni, i genitori, alternativamente, hanno diritto di interrompere le ferie per periodi corrispondenti alla malattia;
  • (comma 2) se il figlio ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni , i genitori hanno diritto, alternativamente, di interrompere le ferie nel limite di 5 giorni

Recupero delle ferie non godute

Qualora per esigenze di servizio, personali o per malattia, le ferie spettanti non dovessero essere usufruite tutte o in parte, possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico successivo sempre comunque durante la sospensione delle attività didattiche.

Le quattro giornate di festività soppresse

Al personale docente spettano inoltre quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Dette giornate non rientrano nei giorni di ferie, ma a scelta del dipendente possono essere chieste:

  • in aggiunta alle ferie;
  • separatamente dalle ferie, nel qual caso vanno richieste nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio dell’anno scolastico successivo.