
Lo scorso mercoledì 21 maggio, c’è stata l’udienza, al Tar Lazio, per il ricorso contro il decreto ministeriale n. 32 del 2025, che prevede la conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie, entro il 31 maggio.
Come riporta il sito di FISH, Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare promossa da FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il decreto. Questo quanto viene scritto nell’ordinanza 2912 del 2025.
“Questa sentenza afferma con chiarezza che la continuità educativa non è un optional o una semplice comodità organizzativa, bensì una condizione essenziale per garantire il diritto all’istruzione. Troppo spesso abbiamo assistito allo svilimento di percorsi educativi faticosamente costruiti, vanificati dal continuo avvicendarsi di figure di riferimento. Ora viene sancito un principio inequivocabile: la stabilità della relazione educativa costituisce parte integrante e imprescindibile del processo di apprendimento per gli studenti con disabilità”, a dirlo il presidente FISH e consigliere CNEL, Vincenzo Falabella.
Le reazioni di Gilda e Flc Cgil
“Riteniamo che le sentenze si rispettino ma probabilmente non è stato capito il senso del ricorso che abbiamo presentato”, questo quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, sulla decisione del tribunale del Tar.
“Siamo convinti – continua Castellana – che la continuità didattica deve essere garantita ma non in questo modo. Se si procederà con questa misura, che prevede la richiesta di conferma del docente da parte della famiglia, la questione non sarà risolta, al contrario, avremo problemi di contenziosi e di un carico burocratico maggiore per le scuole e uffici scolastici, paralizzando in alcuni casi le nomine, dal momento che la scuola si regge solo sui docenti non di ruolo”.
La Gilda degli Insegnanti lo afferma da mesi: “La continuità didattica – dichiara Castellana – si garantisce solo trasformando i posti in deroga in posti in organico di diritto, e successivamente stabilizzandoli. Valuteremo comunque – chiosa – di tutelare caso per caso i docenti che verranno danneggiati”, così in una nota la Gilda degli Insegnanti.
Per la FLC CGIL “si tratta di una decisione inspiegabile e inaccettabile, in quanto il Tar non è entrato nel merito della questione, sostenendo che le organizzazioni sindacali ricorrenti non siano legittimate ‘ad agire in giudizio quando la questione non riguarda un interesse omogeneo dell’intera categoria, ma può dividere i docenti in posizioni contrastanti’”.
“La nostra organizzazione invece, ribadisce netta contrarietà verso una norma non rispondente ai bisogni delle alunne e degli alunni con disabilità e che è essa stessa divisiva, perché lede i diritti dei lavoratori precari. Intendiamo perciò, conclude il sindacato di categoria, proseguire con forza nell’azione di contrasto a tale provvedimento”, hanno concluso.
LEGGI L’ORDINANZA
Cosa è successo
Come ha spiegato l’avvocato Dino Caudullo, aveva destato confusione la notizia del decreto del Tar Lazio dello scorso 12 aprile, con il quale il presidente della sezione IV bis aveva respinto la domanda di sospensione in via d’urgenza del DM 32/2025, che prevede la conferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie.
Il decreto presidenziale, in particolare, aveva espressamente dichiarato che la domanda di misura cautelare d’urgenza, nelle more della discussione in udienza del ricorso, non era accoglibile, anche tenuto conto della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.
La FLC CGIL e la GILDA hanno infatti proposto ricorso avverso il DM 32/2025.
A quanto pare, nonostante i ricorrenti non avessero effettivamente richiesto una misura cautelare d’urgenza, che può essere concessa dal presidente del Tar in attesa della discussione in udienza della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, per un mero errore materiale la questione sarebbe comunque stata sottoposta all’esame del Presidente della sezione del Tar competente, il quale aveva respinto la domanda ritenendo che la presenza di una questione di legittimità costituzionale della norma di legge imponesse la discussione del ricorso in udienza, fissandone la data per il 25 settembre.
Segnalato tuttavia l’errore alla segreteria del Tar, il decreto del 12 aprile è stato prontamente revocato ed il Presidente della sezione ha fissato per il prossimo 21 maggio l’udienza per la discussione in sede collegiale del ricorso.
Solo in esito all’udienza di domani si conoscerà quindi, seppure per la sola fase cautelare, l’orientamento del Tar sulla vicenda.
Le scadenze
La procedura per la conferma sui posti di sostegno è dettagliatamente descritta all’articolo 2 del decreto 32 del 26 febbraio 2025. Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico deve acquisire l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dell’alunno con disabilità e valutare la sussistenza delle condizioni per la conferma del docente, tenendo conto anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). L’esito di tale valutazione deve essere comunicato all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
Qualora sussistano le condizioni per la conferma, il docente, nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta. L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza n. 88/2024.
Al verificarsi di tutte le condizioni, l’Ufficio scolastico territorialmente competente procede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze, sul posto precedentemente assegnato. Gli esiti di tali operazioni sono pubblicati all’albo on line. Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025, e le eventuali disponibilità sopraggiunte dopo tale data non saranno considerate per questa procedura. I docenti confermati non partecipano alle successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato.