Una recente nota dell’USR Piemonte fornisce importanti chiarimenti in merito alle differenze tra le procedure di valutazione del percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti per l’a.s. 2025/2026, in particolare per quanto riguarda le immissioni in ruolo da GPS.
Le tre casistiche possibili
1. Docenti neoassunti tramite concorso ordinario con abilitazione o con procedura ex art. 59, c. 9-bis, D.L. 73/2021
La normativa prevede che la valutazione consiste in:
- Colloquio innanzi al Comitato di Valutazione;
- Test finale “consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.
Colloquio e test finale avvengono contestualmente “Al termine dell’anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico” e quindi con termine ultimo al 31 agosto 2026.
Il Comitato di valutazione è composto da:
- Dirigente scolastico, con funzioni di Presidente;
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
L’USR sottolinea l’obbligo di conseguimento dei percorsi da 5 CFU per gli immessi ai sensi dell’art. 59, c. 9-bis, D.L. 73/2021.
2. Docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 o ai sensi dell’art. 5-ter, D.L. 228/2021
In questa seconda ipotesi, la valutazione consiste in:
- Colloquio innanzi al Comitato di Valutazione;
- Test finale “consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.
- Prova disciplinare, ai sensi dell’art. 8, D.M. 188/2022.
Colloquio e test finale avvengono contestualmente. All’esito, i docenti che abbiano superato positivamente il percorso di formazione e prova vengono ammessi alla prova disciplinare.
In deroga ai termini sopra previsti, tutta la procedura (inclusa la prova disciplinare) deve essere conclusa entro il 31 luglio 2026.
Il Comitato di valutazione è composto da:
- Dirigente scolastico, con funzioni di Presidente;
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono invece composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato” e sono composte da:
- Presidente (con qualifica di professore universitario o dirigente tecnico o dirigente scolastico);
- Due docenti
- Segretario.
3. Docenti neoassunti ai sensi dell’art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023
Infine, nel terzo caso, la valutazione consiste in:
- Colloquio innanzi al Comitato di Valutazione;
- Test finale “consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.
- Lezione simulata.
Colloquio, test finale e lezione simulata avvengono contestualmente e la procedura deve essere conclusa entro il 15 luglio 2026.
Il Comitato di valutazione è composto da:
- Dirigente scolastico, con funzioni di Presidente;
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- docente a cui sono affidate le funzioni di tutor;
- componente esterno, nominato dall’USR “tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici”.
LA NOTA