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Docenti neoassunti, chi deve svolgere il periodo di prova e chi no

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Non tutti i docenti neoassunti sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova.

Lo ricorda la nota n. 30345 del 4 ottobre 2021, con la quale il MI ha fornito le indicazioni cui dovranno attenersi gli insgenanti immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022.

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Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione

La nota richiama l’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, secondo il quale sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

  • neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
  • personale che, in caso di valutazione negativa, debba ripetere il periodo di formazione e prova;
  • personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
  • personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.

Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.

I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova.

Come si supera il periodo di prova

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto.

Rinvio del periodo di prova

Per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Chi non deve svolgere il periodo di prova

La stessa nota del MI ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.