
Il Tribunale di Chieti con due sentenze “gemelle” (n. 47/2025 e n. 48/2025) pubblicate il 6 febbraio 2025 ha riconosciuto il diritto di due docenti precarie alla liquidazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata in alcune migliaia di euro per ognuna, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
Il diritto alle ferie
L’art.36 della Costituzione non solo prevede tale diritto, ma definisce tale diritto “irrinunciabile”.
Nello stesso senso, anche l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (cfr. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c -520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea).
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche dal CCNL 2006/09 del comparto scuola (all’art.13), nonché -per il personale precario- all’art. 19.
Le ferie per i docenti precari
Mentre ai docenti precari con supplenza annuale (fino al 31 agosto) le ferie vengono pacificamente riconosciute e pagate durante il periodo in cui non si svolgono attività didattiche (dal 1° luglio al 31 agosto), ai docenti assunti “fino al termine delle attività didattiche” non viene erogato alcun compenso.
Il fatto più paradossale è che persino per i docenti assunti per le cosiddette “supplenze brevi” le scuole provvedono al pagamento delle ferie.
Gli unici che non percepiscono alcun compenso sono pertanto i docenti con contratto al 30 giugno.
La posizione del Ministero
Secondo il Ministero, i docenti precari sarebbero in ferie a loro insaputa -e ovviamente senza averne fatto richiesta – durante i periodi in cui le scuole sono “chiuse” (o meglio non si tengono le lezioni (per esempio, durante le vacanze natalizie o pasquali) oppure nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, nei giorni non impegnati in scrutini o riunioni.
Solo se -sottratte tali giornate ai giorni di ferie effettivamente spettanti- dovesse residuare ancora qualche giorno, si procederà al pagamento per i (pochi) giorni rimasti.
Cosa dice la Cassazione
Con ordinanza n. 15415/2024, la Cassazione ha dichiarato che “il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni”.
E’ stato così affermato il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro (in questo caso ci si riferisce al Dirigente Scolastico)dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva,
Dunque, se non c’è stato un espresso invito a richiedere formalmente le ferie (precisando che in mancanza non se ne potrà chiedere la monetizzazione), i docenti con contratto al 30 giugno avranno diritto all’indennità sostitutiva.
A quanto ammonta il compenso?
Si tratta di una cifra non uguale per tutti (per esempio, sarà ovviamente maggiore per un docente della secondaria di secondo grado, rispetto ad un docente della primaria).
Inoltre, potrebbe variare anche in base alla data dell’assunzione (non tutte le supplenze al 30 giugno vengono assegnate già dal primo settembre).
Trattasi comunque di cifre non inferiori ai 1500 euro per ogni annualità.
Chi può fare ricorso?
Poiché in questi casi opera la prescrizione decennale, il ricorso interessa non solo gli attuali precari, ma persino il personale di ruolo, ovviamente per le annualità in cui i docenti erano precari, fino a dieci anni fa.