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05.10.2026

Doppio lavoro tra cattedra e studio privato: la Corte dei Conti condanna la docente-psicologa al pagamento di quasi 30mila euro

Insegnava a tempo pieno in una scuola superiore statale ed esercitava parallelamente la professione di psicologa e psicoterapeuta nel proprio studio privato, senza tuttavia aver mai richiesto o ottenuto la necessaria autorizzazione preventiva dal dirigente scolastico. La vicenda, emersa a seguito di un controllo della Guardia di Finanza, è giunta all’attenzione della magistratura contabile, chiamando l’insegnante a rispondere del mancato versamento all’Erario dei proventi incassati per l’attività extraistituzionale in violazione del dovere di esclusività.

Le cifre della Procura

La Procura contabile aveva inizialmente contestato un presunto danno erariale di oltre 76.000 euro per i compensi percepiti dal 2019 al 2024, importo poi ridimensionato nell’atto di citazione a circa 51.100 euro a causa della prescrizione maturata sulle annualità meno recenti. L’ipotesi d’accusa ipotizzava una violazione a titolo di dolo o colpa grave, ricordando che per il personale docente l’esercizio delle libere professioni è consentito solo previa formale autorizzazione scritta del Dirigente scolastico, fondamentale per valutare in anticipo eventuali conflitti di interesse o pregiudizi per la didattica.

Escluso il dolo, ma resta la colpa grave

La difesa ha sostenuto la buona fede della docente, sottolineando come l’attività professionale fosse svolta in modo trasparente e noto, con proventi regolarmente dichiarati al fisco e sottoposti alla tassazione e alla contribuzione di categoria. Esaminando il caso, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha escluso la presenza del dolo, qualificando la condotta dell’insegnante non come un tentativo di ingannare l’amministrazione, ma come un errore macroscopico nella ricostruzione del quadro normativo. I giudici hanno tuttavia confermato la sussistenza della colpa grave, ribadendo che l’obbligo di autorizzazione preventiva è stabilito da norme di indiscutibile chiarezza, che rientrano nei doveri fondamentali di ogni dipendente pubblico.

Il calcolo del danno sul guadagno netto effettivo

Sotto il profilo della quantificazione del danno, la sentenza ha introdotto una rilevante precisazione: accogliendo la tesi difensiva, la Corte ha stabilito che la somma da riversare non debba coincidere con i ricavi lordi fatturati, bensì con il guadagno netto effettivo – pari a 49.461 euro -, deducendo le imposte già versate e i costi di gestione per evitare un ingiusto arricchimento dell’Erario e una doppia imposizione.

L’applicazione del potere riduttivo e la condanna finale

Tenendo conto che l’attività privata era compatibile con l’insegnamento e sarebbe stata con ogni probabilità autorizzata se regolarmente richiesta, la magistratura contabile ha applicato il potere riduttivo ordinario. La docente è stata così condannata a pagare in favore del Ministero dell’Istruzione la somma finale di 29.676,60 euro, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.

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