Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego poggia sul principio di esclusività del servizio ex art. 98, comma 1, Cost., recepito dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e dall’art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Tale impianto vieta ai dipendenti pubblici a tempo pieno l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, nonché l’assunzione di cariche societarie a fine di lucro e di incarichi extraistituzionali non autorizzati.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella Nota prot. n. 50206/2026, l’attività agricola non rientra tra i divieti espliciti e tassativi di legge. Tuttavia, l’assenza di un divieto assoluto non implica una generale ed incondizionata autorizzabilità, imponendo una rigida qualificazione dell’attività svolta in concreto.
L’inquadramento giuridico dell’attività agricola oscilla tra due fattispecie distinte:
A questo proposito, lo status di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ex D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – che richiede di dedicare all’agricoltura almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e di ricavarne almeno il 50% del reddito globale – è stato qualificato dalla Nota DFP n. 50206/2026 come strutturalmente incompatibile con il pubblico impiego a tempo pieno, stante l’impossibilità di soddisfare il requisito della prevalenza lavorativa ed economica verso la Pubblica Amministrazione.
La Nota DFP n. 50206/2026 chiarisce che l’apertura o la titolarità di una Partita IVA agricola costituisce un “elemento sintomatico” (indice presuntivo di organizzazione), ma non rappresenta una causa automatica di incompatibilità ex se.
Sul punto si registrano due principali orientamenti giurisprudenziali:
Orientamento rigorista: l‘incompatibilità sussiste qualora la Partita IVA sia asservita a un “centro alternativo di interessi” continuativo e professionale, idoneo a compromettere l’imparzialità e le energie lavorative del dipendente (Corte di Cassazione ord. n. 27420/2020 e Corte dei Conti Sez. I Cent. App., sent. n. 15/2023)
Orientamento garantista: la Partita IVA è legittima se circoscritta ad adempimenti fiscali strettamente funzionali alla gestione dominicale e alla vendita dei prodotti del proprio fondo (art. 42 Cost.), priva di organizzazione aziendale (Consiglio di Stato sent. n. 5854/2025; ord. n. 2120/2023 e Corte dei Conti Siciliana sent. n. 289/2024).
Rigettando ogni automatismo (sia di diniego che di autorizzazione), la Nota Funzione Pubblica n. 50206/2026 vincola le PA a condurre un’istruttoria casistica basata su quattro parametri direttivi:
Laddove l’impegno agricolo ecceda la conduzione patrimoniale assumendo carattere continuativo, la compatibilità può essere recuperata mediante la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non superiore al 50%, fermo restando il vaglio sull’assenza di conflitti di interesse.