La precedente collaborazione professionale tra un componente della commissione di concorso e un candidato non determina automaticamente l’incompatibilità del commissario. Perché scatti l’obbligo di astensione servono elementi concreti e specifici, tali da mettere effettivamente in dubbio l’imparzialità della valutazione.
Lo ha chiarito il TAR Marche, Sezione Seconda, con la sentenza n. 1107/2026, respingendo il ricorso presentato da alcune docenti che non avevano superato la prova orale del concorso per Dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 2788/2023.
Le ricorrenti contestavano l’incompatibilità di una componente della commissione per i precedenti rapporti professionali con uno dei candidati.
Tra gli elementi evidenziati figuravano la coautorialità di un volume pubblicato nel 2021, la partecipazione comune a progetti di innovazione didattica, webinar e attività formative, nonché il fatto che il candidato avesse lavorato per sei anni nell’istituto diretto dalla commissaria, ricoprendo anche incarichi di responsabilità e coordinamento.
Per il TAR questi elementi non sono sufficienti.
Nei concorsi pubblici, infatti, non ogni rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato determina un conflitto di interessi. Occorre un concreto sodalizio di interessi economici, lavorativi o professionali, di intensità tale da far dubitare dell’oggettività del giudizio.
Nel caso esaminato, la pubblicazione congiunta riguardava un solo volume e non era stata documentata una significativa comunanza di interessi economici. Allo stesso modo, aver lavorato nella medesima scuola, anche con incarichi di coordinamento, rientra secondo il TAR nella normale dinamica organizzativa dell’istituzione scolastica e non configura di per sé un’incompatibilità. Anche webinar, incontri formativi e progetti comuni sono stati considerati occasioni di collaborazione episodiche e svolte in contesti istituzionali o formativi.
Anche un eventuale conflitto di interessi potenziale deve poggiare su circostanze concrete, specifiche e attuali. Non basta quindi prospettare un generico rischio di parzialità.
Nel caso in esame, inoltre, non è stata fornita alcuna prova di un’effettiva influenza della commissaria sulle valutazioni delle candidate che non avevano superato l’orale.
Il TAR ha pertanto respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese in considerazione della complessità della materia.