Home Alunni Esame del I ciclo: chiarimenti su prova di lingua straniera e alunni...

Esame del I ciclo: chiarimenti su prova di lingua straniera e alunni con disabilità, DSA e BES

CONDIVIDI

Con nota del 9 maggio 2018 il Miur ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.

Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera

E’ articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell’inglese o della lingua italiana. Deve essere svolta in un’unica giornata.

In sede di riunione plenaria, la commissione d’esame deve:

  1. scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre le tre tracce costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l’inglese e del livello A1 per la seconda lingua;
  2. definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
  3. definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova;
  4. stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.

Il voto espresso non deve essere frutto di una mera operazione aritmetica, ma deve considerare nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

In presenza di candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Alunni con disabilità, con DSA e BES

Per i candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, non sono previste misure dispensative, né strumenti compensativi. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.