Home Graduatorie Esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto: a chi...

Esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto: a chi spetta?

CONDIVIDI

Annualmente i singoli istituti hanno il compito, in relazione all’organico, di elaborare la graduatoria interna d’istituto al fine di individuare l’eventuale perdente posto non inserendo in essa i docenti che rientrano nell’art. 13 e il personale ATA che rientra nell’art. 40.

Esclusione dalla graduatoria interna d’istituto

Secondo le disposizioni previste dal CCNI 2025/2028, vanno esclusi dalla graduatoria interna d’istituto, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, sia dei docenti, sia del personale ATA, i beneficiari delle precedenze previste dagli artt. 13 e 40 ai punti I), III), IV) e VII):
• Punto I (Disabilità e gravi motivi di salute)
• Punto III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
• Punto IV (Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di esercita la tutela legale
• Punto VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali).

Punto I

Nella categoria prevista al punto I) rientrano i docenti e il personale ATA:
• Non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120)
• Il personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82.)

Punto III

Nella categoria prevista al punto III), rientrano i docenti e il personale ATA:
• Con invalidità superiore ai due terzi (art. 21 legge 104/92) o con maggiorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della legge 648/90.
• Che necessitano di cure particolari in modo continuativo per gravi patologie e il personale docente e ATA con disabilità grave prevista dall’art. 33 comma 6 della legge 104/92

Punto IV

Nella categoria prevista dal punto IV), rientrano esclusivamente i docenti e il personale ATA indicati di seguito:
• Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità
• Chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
• Fratelli o sorelle, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori,
• Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto del disabile in situazione di gravità;
• Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
Non sono compresi i parenti e affini, anche se assistono un parente disabile grave, per cui vanno inseriti nelle graduatorie d’istituto.

Punto VII

Nella categoria prevista dal punto VII) rientrano i docenti e il personale ATA chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. Fermo restante che l’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto si applica soltanto durante l’esercizio del mandato e solo se questo coincide con la provincia di titolarità.

Quesito del nostro lettore

“Mi chiamo A. C. e vi scrivo per sottoporre un quesito che ritengo meriti attenzione e chiarimento, e che autorizzo fin da ora alla eventuale pubblicazione sul vostro giornale.
Sono un operatore ATA con contratto a tempo indeterminato e usufruisco della Legge 104/92 per assistere mia suocera, pensionata, disabile e in età avanzata. In base a questa legge, ho diritto ai tre giorni di permesso mensili e anche, se necessario, all’aspettativa fino a 24 mesi per gravi motivi familiari.
Tuttavia, mi trovo in una situazione che considero ingiusta e paradossale: nonostante il riconoscimento di tali diritti, non vengo escluso dalla graduatoria interna di istituto, con il concreto rischio di essere trasferito in un’altra sede, magari molto distante da casa. Un eventuale trasferimento renderebbe impossibile continuare a prestare assistenza a mia suocera, vanificando completamente le tutele previste dalla legge.
Mi chiedo: è giusto che io venga tutelato da una parte e penalizzato dall’altra? Se il sistema mi riconosce il diritto di usufruire dei permessi per l’assistenza, perché non mi garantisce la permanenza nella sede di servizio proprio per poter esercitare questo diritto?
Solo perché mia suocera non è un familiare di primo grado, dovrei trovarmi in questa situazione? Allora mi chiedo: o mi concedi pienamente la tutela, oppure non ha senso offrirmi un diritto che nella pratica può essere annullato da un trasferimento forzato.
Spero che questa mia segnalazione possa aprire una riflessione e che si possa fare chiarezza su una situazione che, a mio avviso, riguarda molti altri lavoratori della scuola in condizioni simili.”

Riscontro al quesito

In merito alla problematica posta dal nostro lettore, dobbiamo confermare che l’operato della scuola, nel non escluderlo dalla graduatoria interna d’istituto, è corretto. Il CCNI 2025/2028, all’art. 40 per il personale ATA così come all’art. 13 per i docenti, non contempla l’assistenza alla suocera.