Una delle questioni più controverse del nostro sistema scolastico sono, senza dubbio, la fruibilità delle ferie dei docenti che hanno un contratto a tempo determinato. Dalle ferie d’ufficio per i docenti precari, alla difficoltà della monetizzazione delle ferie non godute, al calcolo delle giornate di ferie con il sistema della proporzionalità rispetto la tipologia di contratto e il servizio effettivamente svolto.
I docenti con contratto a tempo determinato maturano le ferie in base ai giorni di servizio prestati, con un calcolo di 2,5 giorni di ferie ogni 30 giorni di servizio. Tali ferie sono usufruibili al termine dell’anno scolastico, ma in alcuni casi vengono fatte fruire d’ufficio nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
È importante sottolineare che secondo il pronunciamento della Cassazione, il diritto all’indennità delle ferie non godute non decade se il dirigente non ha inviato una comunicazione chiara e formale sul termine per la fruizione delle ferie e sulla perdita del relativo diritto, quindi dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti scolastici sono “obbligati” a invitare formalmente i docenti precari a fruire delle ferie nelle giornate non festive dei periodi di interruzione delle lezioni.
Di norma ai docenti precari con un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al termine delle lezioni oppure al precario supplente breve e saltuario, le ferie vengono fatte fruire, qualora non venga interrotto il contratto, durante i giorni feriali delle vacanze natalizie, pasquali o nei periodi di giugno dopo gli scrutini. Tuttavia non esistono norme che impedirebbero al docente precario di fruire, senza aggravi di spesa per le finanze dello Stato, delle ferie anche in giornate di lezione. Per esempio se un docente precario dovesse svolgere una prova concorsuale durante un giorno di attività didattica, potrebbe anche fruire di una giornata di ferie con servizio coperto da docenti che sono a disposizione e che non devono essere retribuiti per l’ora di supplenza.
Bisogna sapere che l’art.35, comma 2, del CCNL scuola 2019/2021, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato. Nello specifico la suddetta norma dispone: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico”.
Quindi il calcolo dei giorni di ferie del docente precario deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360. In buona sostanza si tratta di 2,5 giorni per ogni mese di servizio ( per mese si intende 30 giorni). Per il calcolo delle ferie di un docente con contratto a tempo determninato possiamo impostare la seguente proporzione matematica:
GIORNI DI FERIE : GIORNI DI SERVIZIO = 30 : 360 quindi GIORNI DI FERIE = 30 x GIORNI DI SERVIZIO / 360
Quindi il docente precario che ha un contratto che copre l’intero hanno scolastico ha diritto ad avere 30 giorni di ferie, mentre il docente con termine contratto il 30 giugno e con inizio il giorno 1 settembre, ha diritto a 25 giorni di ferie.
Abbiamo già detto che il dirigente scolastico per fare fruire le ferie d’ufficio al personale docente precario deve emanare, già all’inziio dell’anno scolastico, una circolare dove invita i suddetti docenti di presentare istanza di ferie nelle giornate di sospensione dell’attività didattica. A tal proposito possiamo dire che la maggior parte delle scuole applicano, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. In tale comma è scritto specificatamente che all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con la recente sentenza n. 883 del 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per tutti i docenti con un contratto a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni. In tale sentenza si specifica che l’indennità sostitutiva spetta solo per la differenza tra i giorni di ferie effettivamente maturati e quelli di sospensione in cui il docente avrebbe potuto teoricamente fruirne; nel periodo valido tra il termine delle lezioni e il 30 giugno resta valido il diritto giurisprudenziale del supplente ad avere l’indennità sostitutiva se il dirigente scolastico non lo avesse formalmente invitato, con circolare pubblicata all’albo, a godere delle ferie, avvisandolo in modo esplicito della perdita del diritto di indennità in caso di mancata fruizione. Infine la Cassazione specifica che le quattro giornate di riposo, note come festività soppresse, vengono assimilate alle ferie. Per i precari devono essere fruite entro il termine dell’anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori distinzioni.