Con l’approssimarsi del termine dell’anno scolastico, i docenti, in base alle disposizioni previste dal CCNL/scuola, presentano la domanda per usufruire delle ferie spettanti in relazione alla tipologia di contratto.
I docenti possono usufruire delle ferie principalmente nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini e agli esami di Stato o destinate ad altre attività previste nell’ambito della programmazione scolastica;
I docenti possono chiedere le ferie, compatibilmente con le attività scolastiche programmate nei seguenti periodi:
• Dal primo settembre all’inizio delle lezioni;
• Durante le pause natalizie e pasquali;
• Dal termine delle lezioni fino al 30 giugno;
• Dal 1° luglio al 31 agosto per docenti di ruolo o con contratto fino al 31 agosto.
I docenti, al termine delle lezioni e delle attività didattiche, nel rispetto delle diverse esigenze di servizio programmate dalla scuola, possono presentare la domanda di ferie al dirigente scolastico, secondo le modalità previste dall’istituzione scolastica nell’ambito della propria autonomia, il quale procede all’autorizzazione o alla negazione in relazione alle esigenze di servizio.
.
I docenti hanno diritto a usufruire di un numero di giorni di ferie, escludendo i giorni festivi e le domeniche, in relazione alla tipologia di contratto:
• Docenti di ruolo fino a tre anni di servizio hanno diritto a usufruire di 30 giorni di ferie;
• Docenti di ruolo con più di tre anni di servizio hanno diritto a usufruire 32 giorni di ferie.
I docenti non di ruolo hanno diritto a usufruire di un numero di giorni proporzionalmente al servizio prestato:
• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, hanno diritto a 30 giorni di ferie;
• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno hanno diritto a 25 giorni di ferie;
• I docenti con supplenze brevi e saltuarie hanno diritto a 2,5 giorni di ferie per ogni mese di supplenza o frazione di 15 giorni.