La fruizione delle ferie per il personale scolastico, da richiedere al dirigente scolastico, è regolata dall’art. 13 del CCNL del 2006/2009 recepito nei successivi contratti, esse rappresentano un diritto irrinunciabile con la finalità di tutelare la salute e far recuperare le energie psico fisiche al lavoratore.
Fermo restante che le ferie spettano a tutto il personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, sono calcolate per anno scolastico secondo il seguente schema:
• 32 giorni lavorativi per anno scolastico per i docenti di ruolo dopo il terzo anno di servizio a qualsiasi titolo prestato;
• 30 giorni lavorativi per anno scolastico per i docenti di ruolo entro il terzo anno di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato anche per supplenze brevi e saltuarie ha diritto alle ferie in proporzione al servizio prestato.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Considerato che le ferie si calcolano a giorni, va precisato che:
• Qualora il servizio fosse svolto in 5 giorni, da lunedì a venerdì, il sabato è da considerare a tutti gli effetti come giornata lavorativa,
• Per i docenti la cui attività didattiche dovessero essere programmate su sei giorni e usufruire di un giorno libero settimanale, detto giorno è da considerarsi a tutti gli effetti come giorno lavorativo.
In virtù di quanto previsto dal contratto scuola nel calcolo delle ferie vanno esclusi i giorni festivi e le domeniche, mentre vanno calcolati le giornate di sabato tranne che coincidono con una giornata festiva.
Per il personale part-time bisogna distinguere se il part-time è verticale o orizzontale.