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Aggiornato il 10.07.2025
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Ferie docenti precari, un diritto negato? Il caso delle festività “godute” a insaputa

Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Francesco Orecchioni, vicepresidente dell’associazione SIDELS, ha discusso del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i docenti precari in Italia.

È una questione che riguarda migliaia di docenti precari in Italia, con contratto al 30 giugno o al termine delle lezioni. Contrariamente a un diffuso luogo comune sui lunghi periodi di vacanza scolastica, questi insegnanti si trovano spesso nella situazione di non poter fruire delle proprie ferie maturate e, peggio ancora, di non vedersi riconosciuto il diritto al pagamento sostitutivo delle stesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

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Le ferie devono essere fruite all’interno del contratto di lavoro

L’avvocato Orecchioni sostiene che il nodo della questione risiede nell’interpretazione della normativa post-“spending review”. Il Decreto Legge n. 95 del 2012, appunto la cosiddetta “spending review”, ha stabilito che per i dipendenti pubblici a tempo determinato, le ferie devono essere fruite all’interno del contratto di lavoro. Per il personale scolastico, l’amministrazione spesso considera le ferie come “godute” nei periodi di sospensione delle lezioni, non solo durante le pause programmate come Natale o Pasqua, ma anche in caso di sospensioni improvvise (es. maltempo, elezioni). Questo avverrebbe senza una richiesta formale da parte del dipendente e senza neanche un provvedimento formale di collocamento in ferie.

L’avvocato evidenzia come questa pratica sia problematica, poiché durante l’anno scolastico non è generalmente possibile fruire delle ferie per l’impossibilità di essere sostituiti, a meno di oneri economici per lo Stato. Il vecchio CCNL 2006/09 prevedeva espressamente la possibilità di monetizzazione per il personale a tempo determinato che non avesse chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Tuttavia, le disposizioni della “spending review” hanno reso inefficaci le clausole contrattuali contrastanti a partire dal 1° settembre 2013. Il CCNL 2019/2021, attualmente in vigore, richiama le disposizioni per il personale a tempo indeterminato, parametrando la durata alla durata del contratto.

La normativa fondamentale, sia a livello costituzionale che europeo, stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. L’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE specifica che il periodo minimo di ferie retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. Proprio su questo principio si basa la contestazione legale.

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