Il tema delle ferie non godute per i docenti precari è tornato di grande attualità alla luce dei numerosi ricorsi accolti da quasi tutti i tribunali d’Italia. Spesso, infatti, al termine del contratto a tempo determinato (30 giugno) l’Amministrazione scolastica nega il pagamento dell’indennità sostitutiva sostenendo che il docente sarebbe stato “posto in ferie d’ufficio” durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Questa tesi, però, non regge sul piano giuridico. La giurisprudenza ha chiarito che il dirigente scolastico è tenuto a comunicare formalmente al docente della possibilità di fruire dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni con avviso espresso che la mancata fruizione ne impedisce la monetizzazione. Senza una comunicazione in tal senso, preventiva e individuale, il docente non può ritenersi collocato in ferie automaticamente.
In altre parole: non è sufficiente la semplice sospensione delle lezioni per far decorrere le ferie d’ufficio.
La Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione hanno ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale e non può essere vanificato da prassi amministrative o clausole contrattuali penalizzanti per i docenti precari.
Se manca la comunicazione del dirigente, i giorni maturati devono essere liquidati come indennità sostitutiva.
Molti Uffici scolastici continuano a respingere le richieste dei supplenti, ma i giudici del lavoro stanno riconoscendo in maniera costante il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva le cui somme possono arrivare a sfiorare i 2.000 euro per ciascuna annualità scolastica.
In sintesi:
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