Ferie Personale Ata e docenti: ecco quello che c’è da sapere

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Nella rubrica curata dall’esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara, si risponde a diverse domande sulla questione delle ferie del personale Ata e dei docenti.

Domande e risposte

DOMANDA n.1
Come si calcolano le ferie dei docenti di ruolo e quando si possono fruire?

RISPOSTA
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. I docenti di ruolo da più di un triennio hanno diritto 32 giorni di ferie + 4 giornate di riposo assimilabili come ferie. Si tratta di 36 giorni lavorativi da fruire nei mesi di luglio e agosto. I docenti di ruolo
neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio hanno diritto a 30 giorni + 4 giornate riposo assimilabili come ferie. Si tratta di 34 giorni lavorativi da fruire nei mesi di luglio e agosto.

DOMANDA n.2
Un Dirigente scolastico può mettere in ferie d’ufficio un docente precario?

RISPOSTA
I supplenti annuali con contratto fino al 31 agosto fruiscono le ferie nei mesi di luglio e agosto come i docenti di ruolo. L’art.19, comma 2, del CCNL scuola, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato. Il calcolo
dei giorni di ferie deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360. I docenti con contratti al 30 giugno o con supplenze brevi sono messi in ferie d’ufficio durante la sospensione delle attività didattiche ai sensi dell’art.1 comma 55 della legge 228/2012. La differenza tra i giorni di ferie totali e quelli fruiti d’ufficio durante la sospensione delle
attività didattiche, deve essere liquidata.

DOMANDA n.3
Al personale Ata quante ferie spettano e quando può fruirle?

RISPOSTA
Anche il personale ATA ha diritto ha 32 giorni di ferie + i 4 giorni di riposo per ogni anno scolastico. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

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