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Furto in una scuola non è equiparabile a quello in una casa privata. Sentenza della Cassazione

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Un furto in una scuola? Non è possibile equipararlo al furto in un’abitazione privata. Così ha deciso la V sezione della Corte di Cassazione con la sentenza che ha accolto il ricorso di un calabrese condannato per aver compiuto il furto di 28 euro da un distributore di alimenti di una scuola.

Nei precedenti gradi di giudizio, i magistrati avevano ipotizzato la violazione dell’articolo 624 bis (furto in abitazione), come aggravante del reato commesso.

La Cassazione, però, ha rigettato il giudicato di primo e secondo grado, affermando che “ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 624 bis, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente, atti di vita priva, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.

La V sezione, inoltre, ribadisce “il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza”, così restringendo ulteriormente il campo di applicazione dell’articolo 624 bis. E’ evidente, concludono, che “il corridoio dell’istituto scolastico ove si trova il distributore scassinato non configura un luogo di privata dimora nella nozione così illustrata: il luogo, anche ammesso che possa dirsi inaccessibili da parte di terzi, non è utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne”.

Lo riporta Il Sole 24 Ore