L’O. M.112 del 2022, nel regolamentare l’istituto delle supplenze ha previsto delle sanzioni per i docenti che non accettano la supplenza o che vi rinunciano.
Il docente cui è stata conferita una supplenza breve da parte del dirigente scolastico può abbandonare, la supplenza breve soltanto ed esclusivamente per un incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto, senza incorrere in alcuna sanzione.
Per la copertura delle supplenze brevi nelle singole istituzioni scolastiche provvede il Dirigente Scolastico attraverso la procedura informatica, dopo aver verificato la graduatoria e accertato i docenti in servizio con orario intero, con orario ridotto o depennati causa rinuncia, interpella i docenti disponibili.
Individuato il destinatario della supplenza e acquisita la disponibilità e la formale accettazione, assegna il termine massimo per la presa di servizio di:
Entro l’orario indicato, il docente dovrà assumere servizio, pena la cancellazione per un anno dalla graduatoria.
Oltre alla rinuncia all’assegnazione della supplenza espressa dal candidato sono considerate rinunce: