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31.03.2026

Giorni di permesso per lutto: ecco chi può richiederli

Il personale scolastico ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto, ma non per tutti i gradi di parentela. A stabilirlo è il quadro normativo contrattuale vigente, che distingue tra dipendenti di ruolo e precari e fissa con precisione l’elenco dei familiari la cui perdita dà diritto all’assenza retribuita.

Chi ha diritto al permesso e per quali parenti

Il riferimento normativo per i docenti e il personale Ata a tempo indeterminato è l’art. 15, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009. La norma riconosce tre giorni di permesso retribuito per evento, fruibili anche in modo non consecutivo, previa presentazione di idonea documentazione, che può essere anche autocertificata. I tre giorni non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. Il permesso spetta in caso di perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, dei parenti entro il secondo grado (vale a dire genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle e nipoti di nonni), degli affini di primo grado, ovvero suoceri, generi e nuore, e dei conviventi stabili, a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Chi è escluso: i casi in cui il permesso non spetta

Non tutti i lutti, però, danno diritto ai tre giorni retribuiti. Restano esclusi dalla norma il decesso di nipoti intesi come figli di fratelli o sorelle, considerati parenti di terzo grado, degli zii propri o del coniuge, classificati come affini di terzo grado, e dei cognati, che rientrano tra gli affini di secondo grado. In questi casi, per assentarsi dal lavoro, il dipendente dovrà ricorrere ai permessi per motivi familiari, disciplinati dall’art. 15, comma 2 del medesimo CCNL 2006/2009. È un aspetto rilevante sul piano pratico, poiché la distinzione tra gradi di parentela e di affinità determina concretamente la tipologia di permesso a cui il lavoratore può accedere e le relative conseguenze sulla retribuzione.

Le regole per i precari e il caso di più lutti nello stesso anno

Per il personale con contratto a tempo determinato con supplenze al 31 agosto, al 30 giugno o supplenze brevi e saltuarie, la disciplina di riferimento è cambiata dal 18 gennaio 2024, con l’entrata in vigore del nuovo art. 35 del CCNL scuola 2019/2021. Il comma 8 di tale articolo riconosce anche ai precari tre giorni di permesso retribuito per lutto, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, con identico elenco di familiari ammessi.

Un aspetto spesso trascurato riguarda infine la possibilità che, nel corso dello stesso anno scolastico, il dipendente subisca più di un lutto: in tal caso, i tre giorni di permesso si rinnovano per ciascun evento. Lo ha confermato anche l’ARAN, secondo cui il diritto sorge in relazione a ogni singola perdita e i giorni possono essere fruiti in un “non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi“, lasciando al lavoratore una certa flessibilità organizzativa nella loro fruizione.

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