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Giudice del lavoro reintegra docente nelle GAE

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Si tratta di una sentenza che potrebbe costituire un precedente per tutti i casi similari: il caso riguarda il reintegro di una docente nelle graduatorie ad esaurimento riferita al triennio 2011-2014. 
L’insegnante era stata esclusa dalla graduatoria ad esaurimento di terza fascia dei docenti di scuola primaria della provincia di Reggio Calabria, valida per il triennio 2011/14, in quanto nell’anno scolastico 2009/10 non aveva presentato domanda di aggiornamento. 
La mancata presentazione di tale domanda l’ha vista esclusa come previsto dall’ordinanza di aggiornamento riferita al triennio, 2011/2014, dalle suddette graduatorie. 
La norma che prevede la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento nel caso di mancato aggiornamento, persiste anche nell’attuale decreto ministeriale 235/2014 riferito all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017. 
Tale norma è scritta con chiarezza nell’art.1 punto b) del D.M. 235/14 in cui si specifica che la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato da presentarsi alla sede territoriale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, mentre la domanda di trasferimento anche nella posizione di riserva, va indirizzata alla nuova sede territoriale prescelta. 
In buona sostanza, mentre il D.M. per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento prevede la cancellazione da tali graduatorie per chi dimentica di fare richiesta di aggiornamento, invece la sentenza ex art. 429, I comma CPC Numero 488/2014 con la quale la sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso prodotto dalla suddetta candidata e per l’effetto ha dichiarato “il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria definitiva ad esaurimento (già permanente) della scuola primaria della Provincia di Reggio Calabra, valida per il triennio 2011/14 …con il punteggio già acquisito in precedenza”
In seguito a questa sentenza l’ATP di Reggio Calabria, guidato dalla dott.ssa Mirella Nappa ha disposto il reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di terza fascia per la scuola primaria, per il triennio 2011/2014, alla docente ricorrente. 
Stando così le cose, la docente in questione potrà aggiornare la sua posizione attuale anche per il prossimo triennio 2014/2017, visto che questo è proprio il periodo di aggiornamento di queste graduatorie. 
Questa sentenza va nella direzione delle diverse battaglie portate avanti, ed in alcuni casi anche vinte, dall’associazione Anief che ha da sempre sostenuto che i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie a esaurimento hanno pieno diritto, perché così prescritto dalla normativa, al reinserimento all’atto del successivo aggiornamento delle graduatorie. Il MIUR si è sempre ostinato, con i periodici decreti ministeriali di aggiornamento, a voler negare questo diritto. 
Sarebbe corretto e giusto che il Miur esaminasse la questione e prendesse una decisione che riammetta tutti i docenti precari che per pura dimenticanza non hanno aggiornato la loro posizione in graduatoria, ma vorrebbero avere l’opportunità di essere reintegrati come è avvenuto per la docente di Reggio Calabria.