Riguardo alle disposizioni emanate del Ministro dell’Istruzione e del Merito con la circolare n° 11814 del 6 maggio 2026 i docenti interessati alle supplenze annuali fino al 31 agosto o alle supplenze fino al 30 giugno o per supplenze su spezzoni che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, possono presentare la domanda dalle ore 14,00 del 16 luglio alle ore 14,00 del 29 luglio del 2026.
La presentazione della domanda non è un procedimento obbligatorio.
Possono presentare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, i docenti inseriti nelle graduatorie GAE e GPS di prima e seconda fascia posto comune e sostegno per il biennio 2026/2028, attraverso il portale unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it . Per accedere alla compilazione della domanda gli aspiranti devono avere lo SPID o del CIE.
Inoltre possono presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze i docenti di ruolo a norma dell’ex art. 47, a condizione che la scelta sia eseguita su classi di concorso o tipologia di posti diverse da quello di titolarità.
La presentazione della domanda avverrà al buio, si può presentare nella sola provincia in cui si è iscritti e si possono indicare le singole scuole, i comuni, i distretti e l’intera provincia non solo per le cattedre intere, ma anche gli eventuali spezzoni.
Va precisato che è considerata rinuncia la mancata presentazione della domanda e la mancata indicazione di alcune sedi.
A differenza degli anni passati, non possono presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi per le supplenze i docenti che non hanno aggiornato o confermato la propria posizione in graduatoria per il biennio 2026/208;
Il CSP nel conferire le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche procede attraverso un algoritmo che da quest’anno consente il ripescaggio per gli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano stati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse anche a seguito a disponibilità sopravvenute anche per eventuali rinunce,
L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa, qualora il docente dovesse rinunciare alla sede assegnata, o non dovesse assumere servizio nei tempi indicati dall’amministrazione, o dopo aver assunto servizio abbandonare, va incontro all’esclusione da tutte le graduatorie cui ha titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.