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Gps 2022, domande dal 12 al 31 maggio. Ecco cosa accade in caso di rinuncia o abbandono della supplenza

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Come abbiamo anticipato, è appena stata pubblicata dal ministero dell’Istruzione l’ordinanza che riapre le graduatorie provinciali supplenze (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e che comporterà l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Dal 12 maggio 2022 (h. 9,00) al 31 maggio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.

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SCARICA L’OM N.112 DEL 6 MAGGIO 2022

TABELLE ALLEGATE

NOTA

Le sanzioni

I candidati docenti dovranno prestare particolare attenzione all’articolo 14 sugli Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

A questo articolo leggiamo che la stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

Riguardo all’incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quanto alle graduatorie di istituto:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, Esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.