Per le prossime supplenze da GPS per l’anno scolastico 2026/2027 e comunque per il biennio 2026-2028, ci viene chiesto come funzionano le riserve dei posti per avere un incarico da riservista e come invece funzionano le priorità per chi beneficia della legge 104/92.
Nelle domande per le GPS 2026-2028 gli aspiranti che possedevano una riserva ai sensi della legge 68/99 come per esempio una invalidità civile pari o superiore al 46% hanno potuto, in caso di disoccupazione, inserire la riserva per ottenere la supplenza da riservisti. A tal proposito bisogna specificare che nelle GPS la riserva si applica separatamente nella fascia di appartenenza dell’aspirante, quindi nella prima fascia e solo successivamente nella seconda fascia. È di fondamentale importanza sapere che ai fini del calcolo dei posti riservati, verranno considerati solamente gli incarichi a orario intero.
L’importanza della riserva è in ordine alla lettera dell’alfabeto in cui sono elencate nella sezione delle riserve. L’invalidità civile per esempio è la lettera N. Dunque, chi ha una invalidità civile dal 46% in sù, ha dichiarato in domanda GPS la lettera N della sezione delle Riserve che viene prima della riserva indicata con la lettera S, ovvero la riserva dei posti per chi ha svolto il servizio civile universale o nazionale.
C’è una percentuale di posti per i riservisti da calcolare a priori. Di solito, per esempio, per la riserva N tale percentuale è il 7% dei posti, ogni 100 posti ci sono almeno sette che devono andare ai riservisti. Qualora l’aliquota percentuale del 7% fosse satura, ovviamente non verrebbero effettuate altri incarichi con la norma della legge n. 68/98. Dunque, se una classe di concorso ha 100 posti, su quei 100 posti entrano sette riservisti. Ogni riserva ha una sua percentuale. Il massimo della percentuale della somma di tutte le riserve che può essere utilizzato ai fini delle supplenze è il 50% di tutti i posti messi a bando, messi al sistema.
La Legge 104/92 sia personale che per asistenza al familiare, servono come priorità nella scelta della sede. Tale priorità va indicata nella domanda per le 150 preferenze (scelta delle sedi) dal 16 al 29 luglio 2026. Il diritto di priorità nella scelta della sede spetta agli aspiranti beneficiari della legge 104/1992 per:
La priorità suddetta è prevista per gli aspiranti alle supplenze che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 e art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92, a condizione che l’avente titolo alla priorità abbia il diritto alla supplenza a prescindere dal vantaggio della legge 104/92, ma per la sua reale posizione in graduatoria. Tale diritto alla supplenza, che ripetiamo deve essere raggiunto per merito della posizione del punteggio in graduatoria, è riferito anche alla tipologia della supplenza, al 31 agosto o al 30 giugno, su cattedra intera o su spezzone. La priorità della legge 104/92 si applica solamente come preferenza rispetto al posto di cui l’aspirante ha diritto per merito di graduatoria.
In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l’incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica (al 30/06 o 31/08) e la stessa consistenza economica. Infatti non è previsto che i suddetti beneficiari possano ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per i casi di 104/92 personale, la precedenza vale su qualsiasi sede disponibile. Per i docenti che assistono un familiare, invece, la priorità si applica alle scuole del comune di residenza o domicilio dell’assistito oppure, in assenza di disponibilità, nel comune viciniore.