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30.05.2026
Aggiornato alle 22:57

Ferie docenti di ruolo, il controverso diritto dei 6 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari oltre ai canonici tre

Come è noto, il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familari dei docenti con un contratto a tempo indeterminato, è un problema molto controverso per quanto riguarda la fruizione dei 6 giorni di ferie. In buona sostanza mentre i primi tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari viene considerato un diritto sia per i docenti di ruolo e sia per i supplenti con contratto la cui scadenza è definita al 31 agosto o al 30 giugno, per i docenti di ruolo non sempre vengono concessi ulteriori 6 giorni di permesso al posto delle ferie.

Cosa dice la norma contrattuale

Ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007, i docenti di ruolo hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi di famiglia o motivi personali, la cui motivazione può essere anche autocertificata dall’interessato, tale diritto è stato esteso con il CCNL scuola 2019-2021 (art.35, comma 12) anche ai docenti con un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe possibile per norma contrattuale vigente, ma alcune volte sottoposta alla discrezionalità del ds per una interpretazione legislativa risalente al 2012, fruire dei 6 giorni di ferie di cui all’art.13 comma 9 del CCNL scuola 2007, alla stessa stregua dei 3 giorni di permessi personali o familiari.

Ultima sentenza sui permessi retribuiti

L’ultima sentenza in ordine di tempo che interviene sul controverso diritto dei docenti di ruolo di potere fruire, senza alcuna discrezionalità dirigenziale, ai 6 giorni di ferie per anno scolastico da richiedere come ultriori giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, è quella del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza. Con tale sentenza, la n. 188 di aprile 2026, viene chiarito un aspetto che spesso è motivo di controversietra tra gli insegnanti che richiedono di fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari al posto delle ferie e i dirigenti scolastici che li rifiutano. La sentenza specifica che gli insegnanti hanno diritto a fruire di determinati giorni di ferie anche durante l’attività didattica, senza che il dirigente scolastico possa discrezionalmente opporsi, in sostanza avvalorando il secondo periodo dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. Il giudice del lavoro di Vicenza non sottopone la norma contrattuale suddetta alla legge n.228 del 24 dicembre 2012 dove le ferie dei dipendenti della pubblica amministrazione non devono essere concesse se ci fosse aggravio di spesa, ma conferma che per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti di ruolo possono fruire dei sei giorni di ferie anche durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste nella norma contrattuale delle ferie.

La controversia tra il diritto della fruizione di questi 6 giorni di ferie come permessi retribuiti e che quindi sfuggono alla discrezionalità del dirigente scolastico, aveva avuto anche una interessante sentenza della Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 12991/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sullo spinoso problema dei permessi per motivi personali.  La suddetta pronuncia non sostiene, come alcuni vorrebbero far credere, che il Dirigente Scolastico abbia un potere discrezionale nel concedere o non concedere il permesso retribuito per motivi personali o familiari (Oltre i canonici 3 giorni), ma si limita a specificare che il docente ha l’onere di motivare adeguatamente la richiesta con anche autocertificazione.

La dirigente calabrese dà un’altra interpretazione

In un Istituto Comprensivo della Calabria i giorni di permesso retribuito oltre i tre previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, non vengono concessi se questo va ad aggravare la spesa pubblica con sostituzioni a pagamento. La dirigente scolastica di tale Istituto Comprensivo scrive: ” si attiene all’art. 1, commi 54, 55, 56 della L. 228/2012, alla Dichiarazione
congiunta n°2 del CCNL 2019/21 (confermata dal CCNL 20022/24) e al parere Avvocatura dello Stato del 16/01/2019 cons. 4529/18
“. In buona sostanza la dirigente scolastica dà una interpretazione della legge di bilancio 2013, ovvero della Legge 228 del 24 dicembre 2012, volta a non concedere i giorni di ferie ai docenti, come se fossero permessi retribuiti per motivi familiari, se questo arreca oneri aggiuntivi di spesa per una mancanza gratuita di sostituzione del docente in permesso.

Per la verità, a sentire la Gilda degli insegnanti e la Flc Cgil firmatarie del contratto 2019-2021, la dichiarazzione Congiunta n°2 del CCNL scuola 2019-2021 si riferisce alle ferie non godute specificando anche quando sono monetizzabili. Tale dichiarazione nulla ha a che vedere con i 6 giorni di ferie e con i permessi retribuiti per motivi personali e familiari degli insegnanti. La legge 228/2012 all’art.1, commia 54 è riferita alla monetizzazione delle ferie, lo specifica la Flc Cgil, che specifica: “Il comma 54 della L. 228/2012 quindi non fa mutare la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi. La legge interviene in modo esplicito esclusivamente sulla monetizzazione delle ferie, non certo sul tema dei permessi.

Dopo la Legge Madia, sostiene sempre la FLC CGIL, le disposizioni di legge possono essere derogate dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Ma il ds non è un “passacarte”

Tante sentenze dicono che però il ds non è un “passacarte” che ha solo il compito di favorire il giorno o i giorni di ferie (non più di sei) richiesti durante l’anno scolastico. Come abbiamo avuto modo già di scrivere poche settimane fa, il dirigente scolastico ha infatti “il dovere di accertare non solo la regolare presentazione della domanda, ma anche e soprattutto che la motivazione rientri nei motivi personali e familiari e che non sia una mistificazione del reale bisogno del docente”.

Sempre a proposito della motivazione con la quale sia richiesto il permesso, abbiamo ancora scritto che “il dirigente non entra nel merito della motivazione richiesta se sia realmente un motivo valido e fondato, ma qualora la motivazione sia generica e non plausibilmente rientrante nei motivi personali e familiari può essere negata dal dirigente scolastico com’è successo con la sentenza n.12991 del maggio 2024 della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un docente che aveva presentato la domanda motivandola con una generica affermazione di dover accompagnare la moglie fuori dal comune, domanda legittimamente negata dal dirigente scolastico”.

Per l’ARAN la valutazione è rinviata al dirigente scolastico

Sulla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari, anche l’ARAN ha dichiarato che la motivazione fornita dal dipendente, deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso ed è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione: “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata – ha specificato l’Aran – è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola”.

Le sentenze che pongono vincoli a chi presenta la domanda

Tra le numerose sentenze che rendono la richiesta plausibile di concessione, abbiamo inoltre citato quella della Corte d’appello di Caltanissetta con la sentenza del 13.12.2023, secondo la quale la disciplina introdotta dalla legge di stabilità del 2013 sarebbe stata già effettivamente riportata dal CCNL (art. 13 comma 9), statuendosi il principio, non derogabile, secondo cui le ferie ordinarie (32 giorni) devono essere di regola fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta eccezione per un massimo di sei giorni (dei 32) che possono essere goduti durante la rimanente parte dell’anno: la concessione del giorno, tuttavia, è condizionata al fatto che esista la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Anche secondo secondo il Tribunale di Velletri – con la sentenza n. 1163 del 19 luglio 2024 – il Dirigente Scolastico deve controllare la correttezza formale della richiesta, e per la fruizione dei sei giorni di ferie, durante le attività didattiche, può fare riferimento alle stesse modalità dell’art. 15 comma 2, in tal ipotesi il Dirigente Scolastico non può non accogliere l’istanza, fatta salva la possibilità di avere personale in servizio disponibile, e comunque di non dovere affrontare oneri aggiuntivi di spesa.

Il tema farà ancora discutere

Dalla lettura delle diverse sentenze e orientamenti è facile ipotizzare come la problematica in questione, come afferma anche l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, non è chiara. Come avevamo detto all’inizio, la questione è certamente controversa: farà ancora discutere gli addetti ai lavori e non solo. Forse, a dirimere il tutto potrebbe essere una postilla di chiarimento nella parte normativa del Ccnl 2025/27, il cui confronto entrerà presto nel vivo all’Aran.

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