Prima Ora - Notizie del 10 giugno 2026

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10.06.2026

GPS e posti di sostegno, la docente titolare su posto sostegno alla primaria può avere incarico alla scuola secondaria

Una docente titolare su posto sostegno, immessa in ruolo con contratto a tempo determinato da GPS prima fascia ADEE e che sta terminando anno di prova nel 2025/2026, ci chiede: “potrei accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche da GPS ADSS in altra provincia rispetto quella di ruolo?“. Inoltre la docente specifica:”sarò confermata in ruolo a tempo indeterminato sul sostegno scuola primaria nella provincia X dall’1 settembre 2026 e sono inserita nelle GPS prima fascia ADSS nella provincia Y“.

Supplenze ex art.47 del CCNL scuola 2019-2021

La norma contrattuale di riferimento per i contratti di supplenza per il docente con rapporto di lavoro a tempo indetermniato, è l’art.47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola 2019-202. Nella suddetta norma è disposto che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.

L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Quindi per effetto di tale normativa contrattuale, la docente assunta in ruolo da GPS prima fascia sostegno scuola primaria nel 2025/2026, qualora completi l’anno di formazione e prova e quindi abbia in automatico un contratto a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026, potrà rientrare nei requisiti previsti dall’art.47 del CCNL scuola 2019-2021.

Supplenze da GPS a partire dall’1 settembre 2026

È necessario precisare che chi è regolarmente inserito in GaE o in GPS e decidesse di non compilare la procedura delle 150 preferenze, che è stata fissata dal 16 al 29 luglio 2026, non potrà avere supplenze fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2026 dalle suddette graduatorie provinciali.
In buona sostanza non è sufficiente essere inseriti in GaE o in GPS per il biennio 2026-2028 per avere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da queste graduatorie, ma è anche condizione necessaria compilare e inoltrare la procedura della scelta delle 150 preferenze.

Quindi la docente che è di ruolo nella provincia X in ADEE e sta nelle GPS della provincia Y nella prima fascia ADSS, se non compila l’istanza delle 150 preferenze dal 16 al 29 luglio, non potrà ricevere la supplenza su posto intero come previsto dall’art.47 del contratto collettivo nazionale.

La procedura di presentazione delle istanze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato 2026-2027 per docenti di ogni ordine e grado, sarà attuata con le modalità definite dall’art.12 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026. È importante sottolineare che nel comma 4 del su richiamato art.12 dell’Ordinanza di riapertura delle GPS è esplicitamente scritto che la mancata presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze (scuole, comuni, distretti e provincia) costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento sia sulla base delle GAE che dalle GPS.

Esiste comunque il ripescaggio successivo

Sarà possibile il ripescaggio dei docenti che non ricevono alcun incarico per mancanza di disponibilità sulle sedi prescelte, che non saranno più considerati “rinunciatari”, ma potranno partecipare ai successivi turni di nomina in relazione alle sedi espresse. La norma che prevede il tanto sospirato ripescaggio è prevista nell’art.12, comma 10, dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, dove si specifica che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.

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