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Graduatorie ATA, possono presentare domanda anche i familiari di cittadini italiani

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Oltre ai requisiti specifici di accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA, sono previsti anche requisiti generali di ammissione che gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, che è il 22 aprile 2021.

Requisiti generali di ammissione

I requisiti generali di ammissione sono:

a. cittadinanza italiana;

b. oppure:

  • cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle seguenti condizioni: diritto di soggiorno permanente, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
  • titolarità di Carta Blu UE;
  • familiari di cittadini italiani;

per tali cittadini è necessario avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;

d. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

e. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato.

La playlist con tutte le guide

Quando si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti?

Il Ministero ha così risposto a questa domanda:

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:

a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

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