È importante ricordare che con il rinnovo del CCNI mobilità 2025-2028 si è intervenuti a rimodulare, per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, il punteggio riferito al servizio preruolo dei docenti prestato nello stesso ruolo di attuale titolarità. In alcuni casi la variazione del punteggio potrebbe anche essere sostanziosa, in altri casi la modifica potrebbe anche non esserci.
Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto viene valutato: a.s. 2026/2027- 5 punti per ogni anno;
Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.
Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente
servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Per quanto detto, possiamo affermare che se un docente X titolare nella scuola di secondo grado dovesse avere un servizio preruolo di 13 anni tutti prestati nella secondaria di II grado, il calcolo del punteggio di questi 13 anni per le graduatorie interne di Istituto 2026/2027 sarà pari a 65 punti, ovvero 5 punti per ogni anno dei 13 di servizio.
Il servizio preruolo è valutato se prestato per almeno 180 giorni nell’intero anno scolastico oppure se prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
La domanda di mobilità 2026/2027 è prevista, presumibilmente, per la prima decade di marzo 2026. Le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto dovranno essere pubblicate dal dirigente scolastico della scuola entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.
Il servizio pre-ruolo e in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all’Allegato 2 del CCNI mobilità 2025-2028 per la mobilità d’ufficio. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.