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Greco (AND), soddisfazione per avere riportato docente in Calabria

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Il prof. Francesco Greco, Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti, esprime grande soddisfazione per avere vinto un ricorso. Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, con la sentenza n.1665 7 maggio 2019, condanna alle spese il Miur per la questione dell’algoritmo dei trasferimenti del 2016/2017, e ordina l’immediato trasferimento di una docente, assistita legalmente da AND, nell’ambito 005 della provincia di Cosenza o comunque in uno degli ambiti della Calabria.

Algoritmo impazzito, lo abbiamo denunciato subito

La nostra testata, già la sera del 26 luglio 2016, aveva parlato di errori tecnici riguardanti gli esiti della mobilità 2016/2017. Precisamente avevamo scritto: “Se si tenta di andare sul servizio online della Consultazione della nuova mobilità 2016, compare la seguente scritta “Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l’accesso da Istanze OnLine. Cosa significa questo? Che evidentemente ci sono non poche difficoltà da parte del Miur di pubblicare gli esiti della mobilità della scuola dell’infanzia e primaria della fase B, C e D. Si tratta sicuramente di errori tecnici, visto che il sistema in fase di elaborazione non dà esiti corretti”.

In buona sostanza siamo stati i primi a denunciare il caso della mobilità 2016/2017 e l’algoritmo impazzito, per altro, dopo il nostro articolo, l’allora sottosegretario al Miur Davide Faraone dichiarava che per la mobilità 2016/2017 era tutto ok e che gli errori rilevati erano fisiologici.

Da allora fino ad oggi, le numerose sentenze che restituiscono i docenti nelle loro province di residenza, hanno svelato che la nostra testata ci aveva visto giusto riguardo l’errore tecnico dell’algoritmo che ha sbagliato migliaia di trasferimenti, avvantaggiando i meno titolati e svantaggiando chi aveva più titolo al trasferimento.

Sentenza del giudice del lavoro di Taranto

Una docente che si è avvalsa della tutela legale dell’Associazione Nazionale Docenti ha diritto, secondo una recente sentenza del Tribunale di Taranto, alla prima sede indicata nella domanda di trasferimento, secondo la procedura prestabilita.

La procedura si era sostanziata in una alterazione delle fasi prestabilite (A, B, C, D) nel contratto, il quale imponeva una successione sequenziale nell’attribuzione delle sedi. L’ordine prestabilito veniva, infatti, inspiegabilmente sovvertito, con il risultato che docenti appartenenti alle fasi successive ottenevano la sede prescelta prima degli altri aventi diritto. Per tali motivi, ha ordinato l’assegnazione definitiva, in favore della ricorrente, della prima sede indicata nella domanda di trasferimento.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1665 del 07/05/2019, intervenendo sugli esiti della mobilità conseguente alla legge 107/2015, ha riconosciuto il diritto di una docente della classe di concorso A046 (che si è avvalsa della tutela legale dell’AND, avv. Rosamaria Ventura) al trasferimento nel luogo di residenza, statuendo la illegittimità della procedura, gestita dal Miur con il famigerato algoritmo.  Nel caso di specie, la docente della provincia di Cosenza era stata immessa in ruolo nella provincia di Taranto senza mai riuscire a trasferirsi, nonostante le reiterate istanze.

Il giudice ha acclarato che la procedura si era sostanziata in una alterazione delle fasi prestabilite dal CCNI sulla mobilità, consentendo ad un docente di fase D di avere il trasferimento in un ambito calabrese e impedendo alla docente di fase C, che aveva espresso tutte le preferenze di ambito della Calabria, di ottenere il trasferimento.