In data 1° ottobre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto 111, “decreto green pass scuola”.
Tra le diverse novità riportate nel decreto, vi è innanzitutto l’estensione a 72 ore della validità del tampone molecolare.
Altra questione importante è la possibilità di esibire anche un “certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale” se non si è ancora abilitati alla certificazione anti-covid rilasciata con apposita APP.
Un punto che è stato chiarito in sede di conversione del decreto è quello riguardante la sospensione del rapporto di lavoro. In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto da parte del personale interessato “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Inoltre “a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso”. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il personale inadempiente e mantiene efficacia fino al conseguimento del Green pass da parte del personale interessato e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.