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Guida alle graduatorie permanenti docenti

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Il Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2000 definisce le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, istituite dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, riguardanti: il personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, e il personale educativo; i docenti di strumento musicale nella scuola media; i responsabili amministrativi.

Presentazione delle domande
I termini e le modalità di inclusione nelle graduatorie permanenti e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti dal D.M. n. 146 del 18 maggio 2000 che sarà pubblicato nella G.U. del 23 maggio 2000 e, pertanto, il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 22 giugno 2000.

Suddivisione in scaglioni
Il Regolamento prevede, per il personale docente ed educativo, un’ articolazione “a scaglioni”, denominati: a1, a2, b.

1° scaglione Non è denominato da alcuna lettera, ma costituisce, di fatto, la prima fascia in quanto la prima integrazione delle graduatorie base avviene con l’inclusione, “in coda” alle medesime graduatorie. Sarà costituito da coloro che sono già inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli (doppio canale). Le loro posizioni e i punteggi saranno confermati anche nelle corrispondenti graduatorie permanenti e verrà confermata anche l’eventuale presenza in due province e/o in più graduatorie. Per il conferimento delle supplenze annuali e fino la termine delle lezioni da parte dei Provveditorati, invece, dovranno scegliere una sola provincia.

2° scaglione a1) – Ne faranno parte i docenti in possesso dei requisiti pre-vigenti per accedere al “doppio canale”, alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25 maggio 1999) e cioè: il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame, anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio nelle scuole statali prestati nel triennio scolastico antecedente al 25 maggio 1999. Il periodo da prendere in considerazione andrà, quindi, dal 1° settembre 1995 al 25 maggio 1999.

3° scaglione a2) In questa fascia verranno inseriti coloro che matureranno i requisiti dello scaglione precedente (a1) successivamente al 25/5/1999 e entro il 22 giugno 2000, termine ultimo per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente. E’ questo il caso di gran parte dei precari che hanno partecipato (o stanno ancora partecipando) ai “corsi abilitanti”. In pratica, tutti coloro che avranno conseguito l’abilitazione/idoneità riservata, istituita dalla Legge 124/99, o tramite concorso ordinario per titoli ed esami, purché in possesso dei 360 giorni di servizio nella scuola statale nel triennio scolastico antecedente alla data suddetta, e cioè  nel periodo che intercorre fra il 1° settembre 1996 e il 22 giugno 2000.

4° scaglione b)
– In quest’ultima fascia andranno ad inserirsi coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nelle graduatoria permanenti (22 giugno 2000) avranno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami, anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per le supplenze. In questa condizione si trovano quanti, pur in possesso di una abilitazione/idoneità (anche ai soli fini abilitativi) conseguita tramite concorso ordinario o riservato, non hanno raggiunto la soglia dei 360 giorni di servizio nella scuola statale nel periodo che intercorre fra il 1° settembre 1996 e il 22 giugno 2000.

Tale principio viene ulteriormente chiarito nel comma 5 dell’art. 2, dove si specifica che “coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie”
A differenza dei docenti già inclusi nelle graduatorie del “doppio canale” (che mantengono la possibilità dell’immissione in ruolo in due province), i “nuovi inclusi” degli scaglioni a1), a2) e b) potranno chiedere, sia ai fini dell’assunzione in ruolo, sia per il conferimento delle supplenze, l’inserimento in una sola provincia per tutte le graduatorie permanenti per le quali si è in possesso dei requisiti di ammissione.

Per quanto riguarda l’inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale e dei responsabili amministrativi, la Tecnica della Scuola pubblicherà, nel prossimo numero, una dettagliata guida.