Gli aspiranti docenti, nel momento in cui intraprendono la professione in relazione al proprio titolo di studio, all’abilitazione e alla specifica classe di concorso, hanno davanti a sé due strade principali per accedere all’insegnamento: partecipare a un concorso pubblico selettivo per entrare in ruolo oppure presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato.
Sia per i concorsi sia per le supplenze da GPS, le graduatorie vengono stilate attraverso l’attribuzione di un punteggio definito dalle tabelle di valutazione ministeriali. Questo punteggio viene assegnato in base al titolo di accesso, all’abilitazione, ai titoli culturali e all’eventuale servizio già prestato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
Alla luce delle disposizioni vigenti, il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole paritarie è valido. Viene valutato sia nelle graduatorie d’istituto e provinciali (GPS), sia nei concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli della scuola statale.
Nelle GPS e nelle correlate graduatorie d’istituto, il servizio svolto nelle scuole paritarie è legalmente equiparato a quello statale e segue le medesime regole di attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dall’ O.M. 27 del 16 febbraio 2026. L’equiparazione è valida a condizione che il servizio sia coperto da regolare versamento dei contributi previdenziali (INPS) e che sia riconducibile a insegnamenti previsti dalle classi di concorso ordinarie.
I punteggi vengono attribuiti sulla base mensile (o per frazioni di almeno 16 giorni con la differenza tra servizio specifico e servizio aspecifico:
Al fine della valutazione nei concorsi ordinari per la scuola statale, il servizio svolto nelle scuole paritarie, concorre alla formazione del punteggio finale della graduatoria di merito secondo i criteri fissati dal singolo bando di concorso. Resta fondamentale distinguere la validità del servizio ai fini del solo punteggio dai requisiti di accesso alle procedure straordinarie o riservate, laddove la normativa richiede specificamente una quota di servizio prestata esclusivamente all’interno delle istituzioni scolastiche statali.
Inoltre va precisato che l’insegnamento prestato su posti di sostegno è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado, mentre il servizio prestato su posto comune non è valutato per la procedura concorsuale sul sostegno.
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