Il Buono scuola nazionale, introdotto con la legge di bilancio 2026, rappresenta una novità in assoluto tra le forme di sostegno alle scuole paritarie. Molte sono state le associazioni e gli enti che l’hanno approvato e condiviso, ritenendolo un passo avanti e aggiuntivo rispetto agli altri finanziamenti assicurati alle paritarie. Non sempre, però, si è colta la specificità del Buono scuola, che segnala un’impostazione culturale e giuridica diversa e l’inizio di una nuova strategia per conseguire la libertà di scelta educativa delle famiglie.
Mentre i finanziamenti diretti alle scuole e i contributi per specifici interventi formativi e organizzativi fanno riferimento alla discrezionalità dello Stato e alla libera adesione delle stesse scuole paritarie, il Buono scuola si fonda invece sul diritto costituzionale dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli (artt. 30 e 31 della Costituzione).
Il fatto che si tratti di un diritto costituzionale implica il dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini» (art. 3). Una rimozione che richiede tempi di attuazione più rapidi rispetto a quelli seguiti finora nel sostenere le scuole paritarie e che comporta interventi economici progressivamente più consistenti, insieme a un graduale ampliamento del numero delle famiglie destinatarie.
Non si può negare che lo stanziamento attuale di venti milioni sia molto limitato, ma esso si spiega come scelta obbligata per facilitarne l’approvazione in Parlamento, dove il provvedimento è stato dibattuto a lungo proprio per la sua originale novità.
L’assegnazione pro capite di millecinquecento euro rappresenta ancora una quota modesta rispetto ai sei-settemila euro del costo medio per allievo frequentante la scuola, certificato ogni anno dallo stesso Ministero. Anche la fascia di reddito ISEE fissata a trentamila euro risulta riduttiva rispetto alla natura del buono, fondato su un diritto universale che dovrà essere garantito progressivamente a tutte le famiglie.
In questa prima fase di avvio, inoltre, il Buono scuola è stato limitato alle sole scuole secondarie fino alla seconda classe superiore, cioè sostanzialmente all’istruzione dell’obbligo. Sarà tuttavia necessario estenderlo, in tempi non troppo lontani, all’intero percorso formativo della persona, come già avviene negli istituti statali.
A questo proposito, va esclusa ogni interpretazione inappropriata: il Buono scuola nazionale non è una mera forma di assistenza scolastica da riservare alle sole fasce più deboli. La stessa Corte Costituzionale ha chiarito che il «sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione», previsto dalla legge n. 62 del 2000, si inserisce in un più ampio disegno volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie (sentenza n. 33 del 2005).
In quanto diritto, esso richiede di essere riconosciuto e garantito a ogni studente della Repubblica, attraverso l’apporto congiunto di Stato, Regioni e Comuni, che potranno accelerarne l’attuazione anche per quanti frequentano le scuole paritarie. La libertà di scegliere la scuola non può infatti essere riservata alle sole famiglie abbienti, come accaduto in passato, né limitata esclusivamente a quelle economicamente più fragili, ma deve essere assicurata a tutte le fasce di reddito.
La legge di bilancio 2026 è stata quindi decisiva nell’avviare e delineare una strategia che porti, anno dopo anno, a rendere il Buono scuola — nazionale, regionale e comunale — un provvedimento strutturale e non estemporaneo, continuativo e progressivamente implementato con l’apporto delle istituzioni e degli enti privati.
L’obiettivo finale non può che essere la garanzia di una scuola realmente a servizio dei cittadini, messi nelle condizioni di esercitare uno dei diritti fondamentali: «Ogni individuo ha diritto all’istruzione… I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli» (articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).