Legge di Bilancio 2026, ci siamo: dopo essere stata approvata al Senato lo scorso 23 dicembre e dopo che è stato posto dalla Camera il voto di fiducia la Manovra economica per il 2026 è stata definitivamente approvata alla Camera nella giornata del 30 dicembre. Sempre nella serata di ieri, 30 dicembre, è stata pubblicata in GU.
Proprio ieri, martedì 30 dicembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato di maggiori risorse in Manovra per la scuola: “Non è vero quanto sostengono le opposizioni che nel 2026 le risorse per la scuola italiana diminuiranno rispetto al 2025. Oggi noi stanziamo per il 2026 960 milioni in più rispetto al 2025. Non solo, per il prossimo anno ci saranno a disposizione della scuola italiana 57 miliardi 961 milioni di euro. Dunque vi è stato un incremento significativo di risorse per la scuola italiana“.
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42)
Ha fatto discutere in queste ore un Ordine del Giorno della Lega che mirerebbe a riconsiderare aumento dell’età pensionistica. Come riporta Il Corriere della Sera, il Governo ha dato parere favorevole al testo che impegna il governo a “valutare l’opportunità di riconsiderare la misura” presente in Manovra che prevede che i requisiti pensionistici aumentino di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028.
Presente nel testo anche un altro odg che riguarda la scuola. “Il personale scolastico e Ata rimangono una priorità della Lega: con l’ok al nostro odg chiediamo infatti l’impegno a valutare lo stanziamento di risorse adeguate al sostegno del personale docente, educativo e ATA, nelle more della definizione del rinnovo contrattuale per il triennio 2025–2027. Un provvedimento con cui si invita ad adottare strumenti finanziari e amministrativi idonei ad assicurare la continuità lavorativa e la piena valorizzazione del ruolo del personale scolastico, soprattutto in considerazione del momento economico e dell’aumento del costo della vita. Si tratta di una risposta concreta alle legittime aspettative di migliaia di lavoratori che svolgono una funzione insostituibile dal punto di vista didattico e da quello organizzativo, amministrativo e relazionale. Senza il loro impegno quotidiano, spesso silenzioso ma essenziale, la scuola non potrebbe garantire qualità, inclusione e continuità educativa. Ancora una volta, ribadiamo la volontà della Lega di riconoscere la dovuta dignità e professionalità a chi contribuisce ogni giorno alla formazione delle future generazioni”, questo quanto dichiarano i deputati della Lega Dario Giagoni, primo firmatario dell’odg presentato alla manovra finanziaria, e Giovanna Miele, componente della commissione Cultura, Scienze e Istruzione, cofirmataria dell’odg.
Ecco alcune delle misure, contenute nella Legge di Bilancio, di grande interesse per il mondo della scuola.
Contributo che arriva fino a 1.500 euro che lo Stato assegnerà nel 2026 alle famiglie con Isee entro i 30mila euro per avere la possibilità di scegliere una scuola paritaria.
Il comma 219 al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è stata aumentata l’età dei figli per i quali si può chiedere il congedo parentale da 12 a 14 anni.
Il comma 224 della legge finanziaria, modificando il comma 85 dell’art. 1 della legge 107 dispone che il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti, titolari su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado, assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Fermo restante che il docente, ove impiegato in gradi d’istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza.
La legge di bilancio del 2026 al comma 516, introduce la disposizione che attribuisce al Ministero dell’istruzione e del merito il monitoraggio quadrimestrale:
• Delle assenze del personale scolastico, distinto per ordine e grado d’istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale;
• Delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione;
• Delle spese per supplenze brevi e saltuarie.
Comunicandone le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.
Il comma 517 dispone che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alla copertura delle supplenze fino a 10 giorni con l’organico dell’autonomia saranno destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie e degli esiti del monitoraggio.
Il comma 520 modifica il comma 64 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponendo che l’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; fermo restante che può essere definito previsionalmente l’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento.
Al comma al comma 522 è disposto che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione e al monitoraggio qualora ove la riduzione fosse prevista con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa.
Il comma 524 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.
Il comma 723 dispone che l’INPS accerti, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per lo svolgimento di tali verifiche l’INPS può avvalersi di altri enti o dei medici della sanità militare. Fermo restante che le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS e a carico delle amministrazioni richiedenti.
Il comma 724 estende i controlli oltre che alla legge 104/92 ai congedi straordinari a sostegno della maternità e della paternità, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spettanti ai lavoratori pubblici e privati e al fine di rafforzare i controlli dispone che le pubbliche amministrazioni, devono inserire le informazioni relative all’evento fruito e al relativo soggetto assistito.