Un lettore racconta di essere stato minacciato dal proprio dirigente scolastico, dopo una discussione, di una sospensione di tre giorni dal servizio e dalla retribuzione, chiedendo se il provvedimento rientri nei suoi poteri.
Per Laura Razzano, esperta del portale Italia Oggi, la legislazione vigente esclude che il dirigente scolastico possa sanzionare il personale insegnante con giorni di sospensione dal servizio. Secondo il testo unico della scuola e l’attuale impianto contrattuale, il capo d’istituto può applicare unicamente provvedimenti lievi, mentre l’irrogazione di sospensioni o licenziamenti spetta in via esclusiva all’ufficio per i procedimenti disciplinari operante presso l’ufficio scolastico provinciale, che deve garantire il pieno diritto di difesa.
Come riportato dall’esperto della Tecnica della Scuola, il prof Lucio Ficara, in buona sostanza per i docenti non è possibile applicare l’art.55-bis del decreto legislativo 165/2001 che attribuisce in via generale, ai dirigenti pubblici, la competenza di applicare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, in quanto non prevista dai vigenti artt.492 e 494 del d.lgs. 297/94.
Per quanto suddetto il dirigente scolastico non avrebbe la competenza per irrogare al personale docente la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni, poiché tale specifica sanzione, temporalmente parlando, non esiste all’interno del Testo Unico della scuola. In buona sostanza la questione di mancanza di competenza dirigenziale nasce dal conflitto tra le norme generali del pubblico impiego, ovvero il d.lgs. 165/2001 e il Testo Unico della scuola, ovvero il d.lgs.297/94.
All’art. 494 del d.lgs. 297/94 si precisa che la sanzione minima di sospensione per i docenti va “fino a un mese”, quindi non è prevista una sanzione che pone il limite inferiore al mese e considera la sospensione “fino a 10 giorni”. Tale limite è invece previsto per il personale Ata, ma non è prevista per i docenti.
Sempre il prof Ficara afferma che “il decreto legge 75/2017, noto come decreto Madia, modifica il d.lgs. 165/2001 introducendo l’art. 55-bis, che, per il settore scuola, individuerebbe nel dirigente scolastico l’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari relativi al personale docente, compresa la possibilità di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Per il settore scuola, in modo specifico per gli insegnanti della scuola, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009 e dal decreto legge 75/2017, non è invece prevista dall’ordinamento scolastico, cioè dal testo unico in materia di istruzione. Infatti all’art. 492 sulle sanzioni per i docenti e all’art.494 (Sospensione dall’insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto che la sospensione dall’insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. Quindi il testo unico della scuola non prevede per gli insegnanti un’erogazione sanzionatoria di sospensione fino ai 10 giorni”.