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22.09.2026

Sanzioni disciplinari sui prof, la sospensione fino a 10 giorni attuata dal ds non è prevista dal testo unico della scuola

Una docente ci scrive ponendoci una domanda precisa: “La mia dirigente scolastica mi ha inflitto una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio di 7 giorni per avere reagito scompostamente alle offese rivolte alla mia persona da parte di uno studente. La mia colpa è stata quella di rispondere agli insulti ricevuti con altri insulti, chiamando lo studente “troglodita senza un minimo di buona educazione”. Poteva la dirigente scolastica infliggere una sanzione così dura e mortificante?“.

Sospensioni fino a 10 giorni

La sospensione del docente entro i 10 giorni non è applicabile dal dirigente scolastico perché tale dispositivo legislativo non è previsto dal testo unico della scuola. In buona sostanza per i docenti non è possibile applicare l’art.55-bis del decreto legislativo 165/2001 che attribuisce in via generale, ai dirigenti pubblici, la competenza di applicare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, in quanto non prevista dai vigenti artt.492 e 494 del d.lgs. 297/94.

Per quanto suddetto il dirigente scolastico non avrebbe la competenza per irrogare al personale docente la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni, poiché tale specifica sanzione, temporalmente parlando, non esiste all’interno del Testo Unico della scuola. In buona sostanza la questione di mancanza di competenza dirigenziale nasce dal conflitto tra le norme generali del pubblico impiego, ovvero il d.lgs. 165/2001 e il Testo Unico della scuola, ovvero il d.lgs.297/94.

All’art. 494 del d.lgs. 297/94 si precisa che la sanzione minima di sospensione per i docenti va “fino a un mese”, quindi non è prevista una sanzione che pone il limite inferiore al mese e considera la sospensione “fino a 10 giorni”. Tale limite è invece previsto per il personale Ata, ma non è prevista per i docenti.

Orientamento giurisprudenziale

C’è da premettere che il decreto legge 75/2017, noto come decreto Madia, modifica il d.lgs. 165/2001 introducendo l’art. 55-bis, che, per il settore scuola, individuerebbe nel dirigente scolastico l’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari relativi al personale docente, compresa la possibilità di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Per il settore scuola, in modo specifico per gli insegnanti della scuola, la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009 e dal decreto legge 75/2017, non è invece prevista dall’ordinamento scolastico, cioè dal testo unico in materia di istruzione. Infatti all’art. 492 sulle sanzioni per i docenti e all’art.494 (Sospensione dall’insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto che la sospensione dall’insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. Quindi il testo unico della scuola non prevede per gli insegnanti un’erogazione sanzionatoria di sospenzione fino ai 10 giorni.

Il Giudice del Tribunale di Brescia sentenziando (n.405 dell 6 giugno 2019) “dichiara la nullità della sanzione disciplinare impugnata e condanna l’Amministrazione convenuta alla restituzione in favore della ricorrente della retribuzione eventualmente trattenuta” perché ritiene “fondata l’eccezione preliminare formulata dalla ricorrente di incompetenza del dirigente scolastico a irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione”.

Nelle motivazioni il Giudice spiega che, anche se il d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità del dirigente scolastico di irrogare la sanzione della sospensione dall’insegnamento e dalla retribuzione fino a 10 giorni, l’art. 29 del CCNL 2016/2018 stabilisce, per il solo personale docente, che “nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1 rimane fermo quanto stabilito dal capo IV disciplina sezione I sanzioni disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994”.

Il Giudice sostiene che neppure le modifiche introdotte dal d.lgs. 75/2017 mettono in discussione il fatto che “il dirigente scolastico deve ritenersi attualmente competente a irrogare le sole sanzioni disciplinari della censura e dell’avvertimento scritto”.

La Corte di Cassazione con ordinanza 20059 del 14 luglio 2021 ha chiarito che il dirigente scolastico può applicare ai docenti solo la sanzione della censura o del rimprovero verbale/scritto. Qualora il ds ritenga che la gravità del comportamento del docente meriti la sospensione dal servizio, la procedura del procedimento disciplinare deve essere obbligatoriamente trasferita all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente, che resta l’unico organo che può valutare di procedere con l’irrogazione di una sanzione di sospensione dal servizio del docente.

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