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05.10.2026

Il docente di sostegno e il suo utilizzo per le supplenze: profili di illegittimità e responsabilità alla luce della giurisprudenza

L’impiego del docente di sostegno per coprire le supplenze dei colleghi assenti è una prassi purtroppo diffusa nelle scuole italiane. Questo utilizzo improprio avviene spesso in aperta violazione dei chiari divieti imposti dalle circolari ministeriali e dalla giurisprudenza. L’orientamento dei giudici è ormai netto: le esigenze di bilancio, le carenze di organico o le urgenze organizzative dell’istituto non possono mai sacrificare il diritto costituzionale all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, neanche per brevi periodi.

Stato giuridico del docente di sostegno

Per comprendere l’illegittimità di questa pratica, è necessario esaminare l’art. 13, comma 6, della Legge 104/1992 e il successivo D.Lgs. 66/2017. Queste norme sanciscono la piena contitolarità del docente di sostegno sulle sezioni e sulle classi in cui opera. Egli partecipa a pieno titolo alla programmazione educativa e didattica, nonché alle attività dei consigli di classe, d’interclasse e dei collegi dei docenti. Il docente di sostegno non è un “assistente” del singolo alunno, ma un docente dell’intera classe.

Illegittimità dell’uso del docente di sostegno per le supplenze

Il divieto di utilizzare il docente di sostegno per sostituire i colleghi assenti trova conferma nelle disposizioni ministeriali che si sono susseguite negli anni. Tale utilizzo è vietato in modo perentorio, salvo casi eccezionali e rigorosamente limitati alle ore in cui il docente non sia impegnato nelle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Nello specifico, il docente di sostegno può essere impiegato per le supplenze solo se l’alunno con disabilità è assente e, contemporaneamente, non vi siano altre attività di programmazione o specifici progetti di istituto in cui il docente sia formalmente coinvolto.

Aspetti giurisprudenziali

In merito al diritto all’istruzione delle persone con disabilità, la Corte Costituzionale ha sancito in modo indiscutibile che il diritto del soggetto disabile è un diritto soggettivo assoluto costituzionalmente protetto, che non può essere condizionato né da vincoli di bilancio né da esigenze economiche dello Stato.

In questo senso, quando una scuola utilizza il docente di sostegno per delle supplenze in altre classi, interrompendo il servizio al soggetto disabile o alle attività inclusive previste per la classe, l’Amministrazione compie un atto che i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) qualificano regolarmente come violazione diretta di un provvedimento vincolante stabilito dal PEI.

Alla luce di tali aspetti giurisprudenziali, le ore quantificate all’interno del PEI dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) costituiscono un obbligo orario a cui la scuola non può derogare per motivi organizzativi interni.

Responsabilità nel caso di utilizzazione diversa del docente di sostegno

L’orientamento consolidato della giurisprudenza fa sì che l’emanazione di un ordine di servizio volto a distogliere il docente dalle ore del PEI non sia solo un atto illegittimo, ma pone l’Amministrazione e il Dirigente Scolastico a responsabilità di ordine:

  • Civile e risarcitorie in favore della famiglia dell’alunno, con successivo rischio di rivalsa patrimoniale sul Dirigente;
  • Amministrativo – contabile nella misura in cui l’azione è configurata come distrazione di risorse pubbliche. Fermo restante che il Dirigente può essere chiamato a rispondere patrimonialmente del danno causato alle casse dello Stato;
  • Penale per omessa vigilanza nella misura in cui, con la sottrazione del docente di sostegno alla classe o all’alunno aumenta il rischio di omessa vigilanza e nel caso d’infortunio dell’alunno con disabilità o di dinamiche di pericolo in classe in assenza della figura specialistica, la responsabilità ricade inevitabilmente su chi ha disposto lo spostamento del personale in violazione delle norme sulla sicurezza.

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