Home Precari Il giudice del lavoro di Campobasso dà ragione ai precari della scuola

Il giudice del lavoro di Campobasso dà ragione ai precari della scuola

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Ma la Flc-Cgil fa pure sapere che il 26 novembre è attesa la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla legittimità dei contratti a termine reiterati oltre i 36 mesi.

L’aspettativa per questa sentenza è molto forte anche perché dal suo esito dipendono le centinaia di ricorsi presentati (circa 200 dalla sola FLC CGIL).

Intanto, sempre restando in tema di tutele e diritti dei lavoratori precari, fa sapere la Flc-Cgil nel suo comunicato, bisogna annoverare  un’altra significativa vittoria in giudizio per l’ufficio vertenze della FLC CGIL Molise.

Il Giudice del lavoro di Campobasso, infatti, ha confermato con la sentenza n.277 del 22/09/2014 un principio che da sempre rivendichiamo: non è possibile rescindere il contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore precario in caso di rientro anticipato del titolare. Tale principio, ribadito anche dall’ARAN con un recente orientamento applicativo, è stato richiamato dal Giudice  nella suindicata sentenza, in cui, tra l’altro, si chiarisce che “nel contratto stipulato dalla ricorrente è indicata la data di inizio e di fine della supplenze e, relativamente alle condizioni risolutive, il contratto rinvia al CCNL ed alle norme da esso richiamate o con esso compatibili”.

Si tratta di un principio chiaro ed elementare, valido in astratto anche per altre ipotesi affini (si pensi alla sorte del docente precario in caso di ritiro dell’alunno diversamente abile). In sostanza,  si sancisce l’impossibilità per l’Amministrazione di risolvere anticipatamente la supplenza per cause non imputabili al lavoratore o comunque non normate dal contratto di lavoro o dal CCNL di categoria.