Home Generale Il giudice: in caso di contrasto fra genitori prevale la scuola pubblica

Il giudice: in caso di contrasto fra genitori prevale la scuola pubblica

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Il Tribunale di Perugia ha stabilito che se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola, pubblica o privata, in cui iscrivere il figlio, il giudice deve disporre che il minore frequenti la pubblica.

Di fonte a una coppia di ex conviventi, in disaccordo sulla scelta della scuola materna in cui iscrivere il figlio il prossimo anno, il tribunale, riporta un articolo del Sole 24 Ore, ha osservato che, se il procedimento si inquadra tra le controversie previste dall’articolo 709-ter del Codice di procedura civile, il tribunale non ha dubbi sul fatto che, «nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio nella scuola, debba essere privilegiata l’istruzione pubblica»; ciò perché quest’ultima rappresenta una «scelta “neutra”, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale» previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione.

Inoltre solo l’ordinamento scolastico pubblico è «gratuito e universale (…), mentre la scuola privata impone il pagamento di rette e, soprattutto, l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa (o religiosa) che possono non essere condivisi dai genitori». E rispetto a tali orientamenti, scrive ancora Il Sole,  il giudice non può esprimere alcuna indicazione, trattandosi di «scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori».

L’iscrizione alla scuola privata può essere disposta solo in caso di «evidenti controindicazioni» a studiare in una scuola pubblica oppure in presenza «elementi precisi e peculiari», che rendano in concreto preferibile, nell’interesse del minore, la frequenza di una struttura diversa da quella pubblica.