Prima ora | Notizie scuola del 19 maggio 2026

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19.05.2026

Il PEI è un atto definitivo: lo ha stabilito la Corte di Cassazione

I genitori di uno studente con disabilità certificato con art. 3, comma 3 L. 104/1992 avevano fatto ricorso per discriminazione ai sensi della L. 67/2006 contro il PEI della scuola che aveva, a loro avviso, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quello che sarebbe spettato allo studente, data la sua gravità.
Il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto il ricorso aumentando il numero di ore. La scuola ha interposto ricorso in appello e la Corte d’appello di Milano ha accolto il ricorso, ritenendo che esso non doveva essere proposto avanti al Tribunale civile, ma avanti al TAR, dal momento che il PEI era un atto ”provvisorio”, e quindi non definitivo, che è impugnabile solo avanti al TAR; infatti, per impugnare un atto amministrativo avanti al tribunale civile occorre che il PEI sia definitivo, solo dopo il quale nasce il diritto dello studente alle ore di sostegno.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 12704 pubblicata il 5 maggio 2026, ha invece annullato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo proprio il PEI come atto “definitivo”. Può apparire strano che addirittura sia dovuta intervenire la Cassazione a sezioni unite per decidere la questione, dal momento che naturalmente molti tribunali avevano in precedenza considerato implicitamente il PEI come atto definitivo e quindi impugnabile avanti al tribunale civile per discriminazione. La stranezza può essere chiarita dal fatto che purtroppo l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017 parla di PEI “provvisorio” a proposito del PEI formulato dal GLO nella verifica finale di giugno, mentre utilizza il termine PEI “definitivo” per quello formulato a fine ottobre.

L’equivocità dei termini è ulteriormente aggravata dal fatto che l’art. 4 d.P.C.M. n. 185/2006 stabilisce che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale “autorizza” il numero di posti di sostegno da assegnarsi alle singole scuole; conseguentemente il numero delle ore indicate nel PEI sarebbero una mera proposta autorizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale.
La Corte di cassazione, avendo dovuto affrontare sia ricorsi che ritenevano il PEI atto “definitivo”, sia altri che invece lo ritenevano atto “provvisorio”, ha sciolto definitivamente con questa sentenza una questione estremamente importante ai fini processuali, che produce effetti a livello sostanziale sulla attribuzione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. La equivocità del termine provvisorio era stata affrontata anche dal Ministero dell’Istruzione che, a seguito di quesiti, ha dovuto precisare che PEI “provvisorio” è solo quello che viene formulato per chi si iscrive per la prima volta a scuola, e non quello di giugno. Infatti, la Cassazione ha chiarito che se tutti i PEI formulati a giugno dovessero essere atti non “definitivi”, gli studenti con disabilità non potrebbero avere insegnante di sostegno fino a fine ottobre, quando l’atto diverrebbe definitivo; la qual cosa è assurda. La decisione della Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale del nostro sistema giuridico, garantendo così il diritto agli alunni con disabilità che ritengono di dover chiedere un maggior numero di ore di sostegno, di poter ricorrere immediatamente al tribunale civile ed ottenere il riconoscimento del diritto a quel determinato numero di ore richiesto.

Questa sentenza è importante perché ha eliminato un dubbio interpretativo, evitando così che molte famiglie promuovessero dei ricorsi dichiarati irricevibili per difetto di giurisdizione, se rivolti al TAR, con aggravio di spese per le famiglie delle persone con disabilità. In più c’è da tener presente che le sentenze per discriminazione pronunciate dai tribunali civili danno il diritto, per espressa disposizione della L. 67/2006, non solo al risarcimento dei danni economici subiti e dimostrabili, ma anche a quello dei danni “non patrimoniali” consistenti nel semplice fatto della discriminazione.

In conclusione, è opportuno che questa decisione della Cassazione venga diffusa, specie tra le famiglie degli alunni con disabilità.

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