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Il piano di lavoro per la rimozione dell’amianto

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A livello mondiale, l’amianto è stato impiegato principalmente in combinazione con il cemento per realizzare diversi tipi di prodotti: dalle condutture alla pavimentazione, dai prodotti isolanti ai feltri per la costruzione di tetti.

La rimozione dell’amianto è oggetto del Titolo IX del TUSL, capo III, negli artt. 246-265, in particolare l’art. 256, che si occupa del piano di lavoro, infatti al c. 4 indica:

“Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

  1. rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
  2. fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  3. verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  4. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  5. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  6. adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  7. natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; (lettera così modificata dall’art. 118 del D.Lgs. n. 106 del 2009)
  8. luogo ove i lavori verranno effettuati;
  9. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  10. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e)”.