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Il vincolo nella mobilità dei docenti neo immessi in ruolo dal 2020/21, breve repertorio normativo

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Il vincolo per i docenti neoimmessi in ruolo è introdotto dalla legge 159/2019 pubblicata su GU del 28.12.2019.
Il comma 17 octies dell’art.1 della citata Legge modifica il comma 3 dell’art. 399 del T.U., il D.Lvo 297 del 16.4.1994 e prevede che, a decorrere dall’a.s  2020/21, i docenti immessi in ruolo sia dalle graduatorie concorsuali regionali sia dalle GAE provinciali e quindi per il solo 21/22 anche da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi non possano richiedere il trasferimento, superato l’anno di formazione -prova, il passaggio di ruolo e/o di cattedra, l’utilizzazione, l’assegnazione provvisoria, ne’ possano, ai sensi dell’art. 36 del CCNL, trasformare il loro contratto da tempo indeterminato in contratto a tempo determinato, accettando una supplenza di durata annuale per altro ruolo o classe di concorso.

I neo immessi in ruolo quindi possono presentare domanda di mobilità solo dopo 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità ottenuta al momento dell’immissione in ruolo.
Sono previste deroghe solo per i beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art.33 della legge 104/92, che possono partecipare alla mobilità (trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) a condizione che i suddetti benefici, di cui alla legge  104/92, siano intervenuti dopo i bandi di concorso o l’iscrizione nelle GAE o per l’anno scolastico 21/22 anche da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi.
Un’altra deroga è prevista per i docenti individuati dai Dirigenti Scolastici in soprannumero o in esubero nella scuola di titolarità. 

Inoltre la Legge 159/2019, al comma 17 novies dell’art.1,  prevede che il vincolo per i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 non possa essere derogabile dai contratti collettivi nazionali, quindi dal CCNL, che a breve dovrà essere rinnovato nella parte normativa e in quella economica, né dal CCNI triennale 2022/25 relativo ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo e di cattedra, né dal CCNI 2022/25 relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie.

Il 14 giugno 2021 il Ministero dell’Istruzione, dopo un serrato confronto con le OO.SS. rappresentative, pubblica la Circolare n. 18372 relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2021/22. In tale Circolare sono previste, limitatamente alla mobilità annuale dei docenti vincolati neoimmessi in ruolo dal 20/21, altre due deroghe oltre quelle indicate nel comma 17 octies dell’art.1 della legge 159/2019.

La prima deroga riguarda i genitori con figli minori di 3 anni, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lvo 151/2001, la seconda deroga riguarda il coniuge convivente del personale militare, ai sensi della Legge 266/99 e della Legge 86/2001.
Il 23 luglio 2021 è pubblicata la Legge 106/202, che converte in legge il D.L.73/2021 (denominato Sostegni bis) che all’art. 58 comma 2 lettera.f, sostituisce il vincolo di 5 anni dei docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 previsto dalla Legge 159 con un vincolo di 3 anni, ma lascia invariato l’impianto dei vincoli di cui al più volte citato comma 17 octies per quanto riguarda i vincoli nella mobilità territoriale (trasferimenti e passaggi) e nella mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) nonché il divieto per tre anni di trasformare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, ai sensi dell’art.36 del CCNL, introducendo altresì un ulteriore vincolo triennale per tutti i docenti che dal prossimo anno scolastico producono domanda di trasferimento o di passaggio.

Infatti i docenti che per l’anno scolastico 22/23 e poi negli anni scolastici a seguire producono domanda di trasferimento o di passaggio, sono soggetti a un vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento o per passaggio sia che essi indichino nella domanda (sez.preferenze) una preferenza puntuale (scuola) sia che essi indichino una preferenza sintetica (distretto, comune e provincia nel caso chiedano un trasferimento interprovinciale). Tale vincolo non si applica ai docenti che individuati come soprannumerari presentano domanda di trasferimento “a domanda condizionata”. 
Questi docenti possono invece presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria anche se ottengono il trasferimento o il passaggio.