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Immissioni in ruolo e altro: occhio agli errori

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In genere accade sui provvedimenti di mobilità, immissioni in ruolo o di conferimento di supplenze annuali. Se come si profila, il piano di immissioni in ruolo sarà così ampio, coinvolgendo decine di migliaia di docenti (150.000?), bisogna mettere in conto che i provvedimenti pronti ad essere emanati saranno tanti.

Sull’atto di rettifica, solitamente viene indicato il motivo per cui si è proceduto a ritoccare il provvedimento e spesso capita che alla base dello sbaglio sia segnalato un errore materiale. Succede però, e neanche raramente, che si utilizzi l’errore materiale come elemento giustificativo per modificare un atto, quando invece avrebbe dovuto essere invece un intervento in autotutela da parte dell’amministrazione stessa.

Giova a questo punto utile richiamare una delle massime che definisce l’errore materiale facilmente rintracciabile sul web: “l’errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempreché tale divario emerga direttamente dall’esame del contesto stesso in cui l’errore si trova. L’errore materiale, per essere tale, deve emergere con evidenza, e non richiedere un’approfondita interpretazione dell’attività amministrativa…”.

Diversamente per autotutela nella P.A. s’intende in linea generale il potere della Pubblica Amministrazione di darsi autonoma tutela nei confronti della propria sfera d’azione e d’interessi. Distinguiamo fra autotutela facoltativa, autotutela doverosa e autotutela in sede contenziosa. La prima si esercita attraverso provvedimenti di secondo grado d’annullamento d’ufficio, la seconda durante il controllo e infine autotutela in sede contenziosa a seguito di un ricorso dell’interessato.

Appare evidente dunque, per fare un esempio, che può definirsi errore materiale una convocazione datata 7/9/2014 che invita un aspirante supplente a presentarsi per l’incarico il 7/9/2015, essendo evidente dall’esame del contesto stesso che si tratta del 7/9/2014.

Ma non può chiamarsi errore materiale, per fare un esempio, l’annullamento di una convocazione per l’assegnazione di una immissione in ruolo su una graduatoria che un precedente provvedimento amministrativo aveva dichiarato in esubero, poiché per rilevare l’errore è richiesta un’approfondita interpretazione dell’attività amministrativa. In questo caso il provvedimento di rettifica sarebbe maggiormente giustificabile come attività di autotutela posta in essere dall’organo amministrativo che ha emanato l’atto, ancor di più se tale inesattezza sia stata rilevata da qualcuno interessato all’annullamento prima dell’atto di rettifica.

Non si tratta di differenze irrilevanti anche perché è abbastanza evidente che il funzionario responsabile che ha agito spesso in autotutela su input dell’interessato o controinteressato dal punto di vista del merito non può essere considerato alla stregua di un altro che ha rettificato atti viziati realmente da errori materiali. Purtroppo, per dirla tutta, è evidente che l’errore materiale è spesso usato come salvagente per non incorrere in doverosi richiami che gli uffici gerarchicamente superiori dovrebbero fare, ai funzionari troppo spesso costretti ad agire in autotutela non avendo predisposto correttamente gli atti, ovvero per non avere fatto bene (con diligenza e perizia) il proprio lavoro.