Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che a maggio aveva enunciato alcuni principi lapidari circa la monetizzazione delle ferie non godute dei docenti a tempo determinato, tutti i Tribunali sembravano essersi adeguati all’indirizzo ermeneutico della Suprema Corte.
L’unica differenziazione che si era registrata riguardava infatti soltanto il criterio da adottare per la quantificazione delle ferie da monetizzare.
Ma spieghiamo meglio.
La Corte di Cassazione con le sentenze rese lo scorso mese di maggio aveva chiaramente rilevato, come ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico, limitatamente alla differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, che è dovuto, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno.
Sulla scorta di detto principio, la giurisprudenza di merito si è sostanzialmente divisa in due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, tutti i giorni di sospensione delle lezioni come indicati dal calendario scolastico regionale, andrebbero totalmente scomputati dal totale dei giorni di ferie maturati dal docente precario nel relativo anno scolastico, applicando quindi un criterio di calcolo di tipo statico.
Secondo un altro orientamento, più aderente ai criteri indicati dalla Cassazione, la fruibilità delle ferie è ancorata ai soli giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati, quindi per la parte eccedente il maturato l’imputazione a ferie sarebbe impossibile, non potendosi fruire un riposo non ancora maturato, applicando quindi un criterio di calcolo di tipo dinamico.
“Occorre dunque detrarre le ferie maturate, in modo progressivo e in proporzione al servizio prestato, al momento di ciascuna sospensione. Detratti dai giorni di ferie via via maturati i giorni di ferie goduti a domanda e i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale entro il limite delle ferie già maturate e fruibili, sono pertanto monetizzabili i giorni che il docente precario non poteva ancora utilizzare al momento di ciascuna sospensione delle lezioni in quanto non ancora maturati” (in questi termini si sono espresse Corte di Appello di Torino, sent. 325/2026 e Corte di Appello di Napoli, sent. 3563/2026).
In questo quadro giurisprudenziale, che aveva totalmente fatto propri i principi della Cassazione, salvi i superiori distinguo quanto al criterio di calcolo, è intervenuta una novità che potrebbe ribaltare totalmente la situazione.
Con ordinanza del 27 ottobre infatti, il Tribunale di Milano (Giudice del lavoro dott. Luigi Pazienza) ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE, sulla base di alcune criticità rilevate nella soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione che, secondo l’ordinanza di rimessione, farebbe dubitare circa la compatibilità con il diritto eurounitario il meccanismo di monetizzazione delle ferie non godute così come ricostruito dalla Suprema Corte.
In particolare, l’imputazione automatica a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale, determinerebbe una disparità di trattamento in ordine alla fruizione delle ferie tra docenti precari e docenti di ruolo, basata sulla durata del rapporto, e ciò in violazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Sarebbero solo i docenti a tempo determinato a vedersi sottratti in automatico, e quindi non monetizzati quali ferie non godute, i giorni di sospensione delle lezioni, non potendo fruirne nell’anno scolastico successivo come i docenti di ruolo.
Peraltro, durante i giorni di sospensione delle lezioni non vengono meno per i docenti, anche precari, gli obblighi professionali diversi rispetto alla lezione in classe, potendo essere impegnati in tutte le attività funzionali all’insegnamento, attività collegiali, di valutazione o di aggiornamento.
Il Giudice del lavoro di Milano ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se la normativa italiana, così come interpretata dalla Corte di Cassazione, sia compatibile con la normativa europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e se la medesima disciplina interna che, in relazione alle conseguenze della mancata fruizione delle ferie nei periodi di sospensione infra-annuali delle lezioni, comporti per il docente assunto a tempo determinato sino al 30 giugno la definitiva riduzione dell’indennità dovuta alla cessazione del rapporto, sia compatibile con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Vedremo quindi, in esito al giudizio della Corte di Giustizia, se la vicenda che sta impegnando le aule di giustizia italiane con un fitto contenzioso, vedrà una svolta rispetto al recente orientamento espresso in merito dalla Corte di Cassazione.