Sui contenuti del decreto legge 190 in materia di sicurezza, è intervenuta nei giorni scorsi dell’Unione Nazionale Camere Minorili con un documento per nulla morbido nei confronti delle scelte del Governo.
Di fronte a eventi che interpellano profondamente le istituzioni e la società civile, la necessità di garantire una risposta chiara ed efficace appare indiscutibile, specialmente quando le condotte illecite riguardano individui ancora in piena fase formativa.
L’intervento governativo punta a stabilire un segnale di fermezza; tuttavia, la strategia adottata solleva rilevanti perplessità tra gli operatori del diritto e gli esperti del settore minorile, che vedono nel provvedimento un’impostazione sbilanciata verso il rigore punitivo a scapito della funzione rieducativa.
L’analisi condotta dall’Unione Nazionale Camere Minorili, espressa nella nota ufficiale del 24 ottobre 2026 a firma della Presidente Erminia Contini, qualifica però il Decreto Legge 190/2026 come una risposta sostanzialmente deludente rispetto agli obiettivi dichiarati di sicurezza e contrasto alla devianza.
La linea normativa intrapresa si caratterizzerebbe per una serie di direttrici di intervento che rischiano di compromettere l’architettura del processo penale a carico di minorenni:
Come sottolineato dagli avvocati dell’Unione Nazionale Camere Minorili, percorrere la strada dell’inasprimento punitivo non solo si rivela inefficace sul piano della prevenzione dei reati, ma risulta anche dannoso per la costruzione di un tessuto sociale inclusivo, nel quale i giovani possano percepirsi come parte integrante ed attiva della comunità.
Al centro della riflessione giuridica sulla giustizia minorile dovrebbe invece rimanere il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni. Tale normativa costituisce uno strumento essenziale e maturo per bilanciare l’accertamento delle responsabilità con la tutela dei diritti e la finalità educativa della pena.
Ogni intervento normativo o giudiziario volto a contrastare i reati commessi da minorenni deve necessariamente rispettare i pilastri fondamentali sanciti dal nostro ordinamento.
L’intervento giudiziario deve tenere conto della personalità in evoluzione del singolo minorenne, assicurando la proporzionalità della risposta e la finalità educativa sia del processo sia delle eventuali misure o pene applicate.
Tali direttrici trovano un solido ancoraggio nella Costituzione italiana e nella normativa internazionale:
La sicurezza di una comunità non si costruisce primariamente attraverso la moltiplicazione dei reati o il rigore sanzionatorio, bensì mediante politiche integrate di prevenzione e inclusione sociale. L’esperienza professionale dei legali specializzati nel diritto di famiglia e minorile evidenzia come l’efficacia sanzionatoria e deterrente tragga senso e forza unicamente se radicata in un contesto educativo e formativo.
Le condizioni indispensabili per costruire una sicurezza reale e duratura si articolano su tre direttrici fondamentali:
investimenti educativi e scolastici rafforzare i presidi scolastici ed educativi sul territorio per intercettare precocemente le situazioni di disagio;
politiche di Welfare e supporto alle famiglie per prevenire i fenomeni di marginalità che alimentano la devianza;
promozione della legalità e della solidarietà per diffondere il rispetto delle regole attraverso percorsi d’inclusione attiva.
Come auspicato dall’Unione Nazionale Camere Minorili, la tutela dei diritti dei giovani e la promozione di una reale sicurezza collettiva richiedono un impegno condiviso in uno spirito di responsabilità comune, superando le scorciatoie sanzionatorie per investire nel futuro delle nuove generazioni.