Non basta un consenso generico firmato a inizio anno scolastico per trasformare gli studenti in protagonisti di campagne promozionali sui social media. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un recente provvedimento. Al centro della vicenda, un Istituto comprensivo sanzionato per aver diffuso immagini di una minore attraverso i profili di un influencer.
La vicenda nasce dal reclamo di due genitori che hanno scoperto la propria figlia ripresa in un video, poi diffuso su piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook. L’obiettivo dell’iniziativa, affidata a “un soggetto che si dice influencer”, era quello di realizzare “un video per sponsorizzare la scuola cosi favorendo le iscrizioni scolastiche”. Nelle immagini, la studentessa compariva “seduta al pianoforte, intenta a suonarlo”.
Nonostante la difesa della scuola, secondo cui l’alunna era ripresa “di spalle e non riconoscibile”, l’Autorità ha ricordato che per identificare una persona bastano anche elementi di contesto come l’abbigliamento o l’ambiente. Inoltre, l’istituto non aveva provveduto a nominare l’influencer come responsabile del trattamento, violando gli obblighi di legge previsti dal Regolamento UE (GDPR).
Il punto cruciale della decisione riguarda la validità della “liberatoria” firmata dai genitori. Il modulo sottoscritto riguardava attività didattiche e gite, ma non menzionava la promozione pubblicitaria su canali social esterni. Il Garante ha chiarito che “il consenso fornito in ogni caso non ha i requisiti contemplati dal Regolamento in termini di trasparenza e inequivocabilità”.
L’Autorità ha inoltre sottolineato che i minori godono di una protezione speciale e che il loro “superiore interesse [è] certamente incompatibile con la pubblicazione del video […] per asserite finalità promozionali”.
Tenendo conto della collaborazione dell’istituto e della rimozione immediata del filmato, il Garante ha quantificato la sanzione in 2.000 euro. Una cifra che l’Autorità ritiene “effettiva, proporzionata e dissuasiva”, volta a ricordare che la protezione dei dati dei più piccoli non può essere sacrificata per esigenze di marketing scolastico.