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Insegnanti di sostegno scelti dalle famiglie, il Garante per la disabilità sta con Valditara: sarà muro contro muro Mim-Sindacati davanti al Tar

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Si profilo un muro contro muro sui docenti precari di sostegno confermati per l’anno successivo anche sulla base del giudizio espresso dalle famiglie degli studenti disabili, con decisione finale a discrezione del dirigente scolastico: la decisione, presa dall’amministrazione scolastica per salvaguardare la continuità didattica del sostegno scolastico, e approvata con il D.L. 71/2024, è stata infatti contrastata da quasi tutti i sindacati del comparto scolastico.

Alcune organizzazioni che rappresentano i lavoratori hanno anche deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale, a difesa dei diritti dei lavoratori che andrebbero individuati attraverso le canoniche graduatorie suddivise in più fasce. Ma la forte contrarietà delle associazioni sindacali contro la proroga del docente supplente di sostegno con rinomina per un secondo anno su richiesta dei genitori, non sembra avere fatto breccia: il ministero dell’Istruzione e del Merito è infatti andato avanti spedito, con tanto di produzione del decreto ministeriale n. 32/25 attuativo dell’articolo 8 del D.L. 71/2024.

Adesso, a mettersi dalla parte del dicastero bianco è stata anche l’autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha deliberato di intervenire, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nei giudizi davanti al Tar del Lazio promossi dalle organizzazioni sindacali.

“Saremo al fianco degli studenti con disabilità e delle loro famiglie, perché sia affermato, in concreto, il diritto degli studenti con disabilità ad una effettiva inclusione scolastica”, ha tagliato corto Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Sulla questione si sono espressi anche diversi esperti di settore. Il decano, l’avvocato Salvatore Nocera, alla ‘Tecnica della Scuola’ ha detto, tra le altre cose, che “la norma è perfettamente legittima rispondendo a quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede la possibilità ordinaria dell’avvio di un procedimento amministrativo ad istanza di un privato”.