Il presente contributo esamina l’integrazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) all’interno delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche. L’analisi si focalizza sul delicato equilibrio tra l’esigenza di efficientamento della performance pubblica e il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. Si analizzano, inoltre, le implicazioni di responsabilità in capo al Dirigente Scolastico e al DSGA alla luce del nuovo Regolamento Europeo sull’AI (AI Act).
L’Istituzione Scolastica, in quanto articolazione della Pubblica Amministrazione, è sempre più investita dal processo di trasformazione digitale imposto dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA. L’Intelligenza Artificiale non si configura più come mera opzione tecnologica, ma come strumento di supporto alla decisione amministrativa.
L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nelle segreterie scolastiche non rappresenta quindi una semplice evoluzione tecnologica, ma un mutamento di paradigma nell’esercizio della funzione amministrativa. Ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, l’azione amministrativa deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità. In tale contesto, l’AI si pone come strumento per il perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza, riducendo i tempi del procedimento amministrativo e minimizzando l’errore umano in compiti ripetitivi.
Tuttavia, l’autonomia scolastica impone che l’adozione di tali tecnologie sia governata da un quadro regolatorio rigoroso, che eviti la “deumanizzazione” del provvedimento e garantisca la trasparenza algoritmica.
La base giuridica per l’implementazione dell’AI nelle segreterie delle scuole è stratificata:
L’adozione dell’AI nella segreteria della Scuola deve conformarsi anche al principio di legalità algoritmica: secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2270/2019), l’uso dell’algoritmo è legittimo a condizione che siano garantite la conoscibilità, la comprensibilità e la non esclusività della decisione.
La “Segreteria Intelligente” della Scuola che opera con l’ausilio dell’AI impone una revisione del mansionario e del Piano delle Attività del personale ATA. L’AI interviene su tre direttrici funzionali:
Nell’ambito contabile, per esempio, l’AI può generare il maggior valore aggiunto, data la natura strutturata dei dati. Infatti, l’integrazione di sistemi di Machine Learning nei software gestionali (es. SIDI o pacchetti proprietari) permette un’analisi predittiva dei “Flussi di Cassa”: l’AI può analizzare lo storico dei trasferimenti ministeriali e delle spese correnti per suggerire variazioni di bilancio tempestive ex art. 10 del D.I. 129/2018.
Mentre, nell’ambito dell’attività negoziale l’AI può supportare il DS (in qualità di RUP) nella redazione dei capitolati d’onere e nella valutazione delle offerte economiche, identificando anomalie nei prezzi di mercato attraverso il confronto automatizzato con le banche dati ANAC e le convenzioni Consip attive.
Il cuore del dibattito giuridico risiede nella natura del provvedimento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenze n. 2270/2019 e n. 845/2020) ha stabilito tre principi cardine:
Nella prassi scolastica, un decreto di ricostruzione di carriera o una graduatoria interna d’istituto generata dall’AI deve riportare in motivazione il riferimento al software utilizzato e la validazione finale del DSGA e del DS.
La digitalizzazione e l’adozione dello strumento dell’AI non cancella la responsabilità, ma ne sposta il baricentro.
Il DS risponde ex art. 21 del D.Lgs. 165/2001 per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
Il DSGA ha la direzione dei servizi generali e risponde della conformità degli atti contabili e amministrativi.
Pertanto, l’introduzione dell’AI nella segreteria della Scuola non esonera gli organi apicali (DS e DSGA) dalle proprie responsabilità istituzionali, ma ne muta l’oggetto (dalla culpa in vigilando sulla singola pratica alla culpa in eligendo del sistema tecnologico).
Il principio del “Human-in-the-loop” (intervento umano nel ciclo decisionale) è il cardine per evitare il vizio di eccesso di potere. Il provvedimento amministrativo “generato” da una AI deve sempre essere validato dal dal Dirigente Scolastico, che ne assume la paternità giuridica.
L’integrazione di AI nei processi gestionali della Scuola richiede necessariamente una revisione del Registro dei Trattamenti (GDPR 679/2016) e una rigorosa analisi di impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR.
La Segreteria della Scuola tratta dati “particolari” e l’uso di AI richiede:
Data la natura particolare dello strumento (AI) è sempre fortemente raccomandato il continuo e sinergico confronto con il proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO).
L’AI nella segreteria scolastica rappresenta un’opportunità di “deburocratizzazione reale”. Tuttavia, la transizione richiede un investimento rigoroso e puntuale nella formazione del personale, affinché l’automazione non diventi una “scatola nera” (black box) ma un volano per la trasparenza e l’efficienza procedurale. La sfida per il DS e il DSGA è governare l’algoritmo, garantendo che la tecnologia rimanga servente rispetto alla finalità educativa e sociale della scuola.
L’AI impone quindi una revisione dei flussi di lavoro (workflow) e richiede competenze giuridiche nuove.
Il provvedimento amministrativo scolastico del futuro sarà un ibrido tra logica computazionale e discernimento umano, dove il DS e il DSGA non saranno meri spettatori, ma garanti della legalità costituzionale nel cyberspazio.