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13.04.2026
Aggiornato il 14.04.2026 alle 07:06

Relazioni a scuola, modi cordiali e giuste parole tra dipendenti sono fondamentali: l’offesa e l’ingiuria non sono ammessi, l’ha detto la Cassazione

Una sentenza della Corte di Cassazione V sez. penale, sentenza n. 37380 del 13/11/2011, condanna, senza mezzi termini, un dirigente scolastico per reato di ingiuria, dopo che si era rivolto in malo modo nei confronti di una docente in sede di Consiglio d’Istituto, dicendole: “lei dice solo stronzate”.

Sembra un’enormità, qualcosa che in una scuola non potrebbe mai accadere, eppure ogni anno ci vengono segnalate, situazioni del genere che avvengono anche all’interno dei Consigli di classe, dei Collegi docenti e dei Dipartimenti. Con docenti, dirigenti scolastici e consiglieri che arrivano ad utilizzare parole pesanti, a offendere e a insultare i colleghi di lavoro.

Cosa dice la Cassazione nel 2011

Secondo la Cassazione, che lo ha scritto espressamente nella sentenza, la lesione dell’onore e del decoro non può prescindere dal considerare se, rispetto all’ambiente nel quale una determinata espressione è proferita, la stessa si limiti alla pur aspra critica di un’opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona destinataria.

Nello specifico, l’ingiuria su citata, proferita in quell’occasione dal dirigente scolastico all’indirizzo di un docente eletto al Consiglio d’Istituto della scuola, rappresenterebbe proprio in quel consesso la mortificazione e la squalifica professionale del docente difronte a colleghi, genitori ed alunni.

Depenalizzazione del reato di ingiuria

La Cassazione nel 2011, proprio con la sentenza n. 37380 del 13 novembre 2011, aveva condannato il dirigente scolastico che aveva ingiuriato una docente rea di non essere allineata durante il Consiglio di Istituto nelle posizioni del suo preside. Un reato penale riconosciuto in Cassazione proprio dalla quinta sezione penale che, senza esitazione, ha condannato il ds sul piano penale.

Oggi una sentenza del genere non potrebbe ripetersi, in quanto dal 2016 con l’applicazione del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, l’ingiuria non è più un reato penale, ma è diventato un illecito civile. L’art.1 del d.lgs 7/2016 abroga, tra alcuni articoli del codice penale, anche l’art.594. Tale norma del codice penale disciplinava il reato di ingiuria per chi pronunciava parole di offesa all’onore o al decoro di una persona presente.

Oggi non è più possibile sporgere querela per l’ingiuria, ma la vittima di un’offesa verbale (chiunque sia a proferirla) comunque può chiedere il risarcimento del danno davanti al giudice civile e una sanzione pecuniaria.

Sempre in riferimento al d.lgs. n.7 del 15 gennaio 2016, all’art.4, comma 1 lettera a) è specificato che soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila, chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

In una scuola le relazioni umane e professionali sono importanti e lo sono anche se all’interno dei una riunione collegiali ci dovessero essere posizioni diverse e punti vista differenti. In tal caso la cordialità e l’uso misurato delle parole è di fondamentale importanza per non incorrere in offese verbali inaccettabili.

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