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25.09.2025

Interpello: Procedura prevista per il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici

Con la nota ministeriale del 9 luglio 2025, in riscontro a quanto previsto dall’art.13 comma 23 dell’O.M. 88 del 2024, sono stati dettati i criteri da seguire per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici attraverso la procedura dell’interpello consistente nel comunicare la necessità di un docente supplente dopo aver consultato la graduatoria d’istituto e le graduatorie degli istituti viciniori.

Procedura prevista

I dirigenti scolastici, dopo avere verificato l’assenza di candidati convocabili e/o la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto, constatato l’esaurimento delle stesse, anche delle scuole viciniori, procedono alla pubblicazione di specifici interpelli finalizzati al reclutamento di docenti prioritariamente forniti dell’abilitazione per i posti comuni e di specializzazione per i posti di sostegno e in seconda battuta titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS.
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Pubblicazione degli interpelli

Le istituzioni scolastiche pubblicano gli avvisi d’interpello inviandone copia agli UST di competenza che provvedono alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Contenuto dell’avviso

L’avviso pubblicato per ogni classe di concorso o tipologia di posto deve contenere i seguenti elementi:

  1. Data d’inizio della supplenza, durata, orario complessivo settimanale e sede di servizio;
  2. Abilitazione per i posti comuni e specializzazione per i posti di sostegno, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
  3. La modalità e i termini entro cui il docente individuato deve prendere servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
  4. Il richiamo alle sanzioni nel caso di rinuncia o abbandono della supplenza.

Scuola infanzia e primaria

Eccezionalmente per la scuola dell’infanzia e primaria, qualora gli avvisi d’interpello da utilizzare per l’immediata individuazione del supplente, in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni, è possibile attivare preventivamente la procedura d’interpello, senza indicare la data d’inizio della supplenza, la durata, l’orario complessivo settimanale e la sede di servizio.

Esiti dell’individuazione

Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Chi può partecipare agli interpelli

Agli interpelli possono dare riscontro i docenti iscritti nelle GPS sia di prima sia di seconda fascia o negli elenchi aggiuntivi, purché non abbiano ottenuto un incarico annuale, possono partecipare non solo nella stessa provincia d’iscrizione, ma anche in altre province.

Chi non può partecipare

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, ai destinatari delle assegnazioni di una delle sedi indicate nella domanda e ai docenti che hanno dato la propria disponibilità alla riconferma sullo stesso posto di sostegno su richiesta della famiglia.

Sanzioni previste

I docenti che partecipano alla procedura degli interpelli sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale 88 del 2024, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima che prevedono le seguenti sanzioni:
• Per rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico dalla specifica graduatoria d’istituto;
• Per l’abbandono del servizio, dopo aver accettato una supplenza, il docente va incontro alla perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quando non si va incontro a sanzioni

Il docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto, non va incontro ad alcuna sanzione nel caso in cui decide di lasciare la supplenza breve per un’altra annuale o fino al termine delle attività didattiche. Fermo restante che gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito

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