Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato L’ammissione agli esami di Stato per gli studenti con cittadinanza non italiana

L’ammissione agli esami di Stato per gli studenti con cittadinanza non italiana

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A queste conclusioni è giunto il Miur che, con la nota prot. n. 465 del 27 gennaio 2012, è intervenuto per dirimere alcuni dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammettere tali studenti, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, se privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.

 
In molti casi, tali alunni sono stati costretti a sostenere presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
Tale prassi sarebbe però, secondo il Miur, basata sull’errata interpretazione dell’art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, che è norma di carattere generale che trova applicazione per tutti gli studenti che frequentano classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Ma questo non vuol dire che uno studente straniero, che è già entrato nel nostro sistema di istruzione e che abbia frequentato le scuole secondarie di II grado, per poter essere ammesso all’esame di Stato debba prima sostenere l’esame di terza media.
Per questi studenti, il Miur ritiene infatti che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe) abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico; e inoltre nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.